CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI E
REGIONALI
Art. 17
(Norma transitoria relativa a fondi assegnati alle
Province)
1. In deroga a quanto disposto con l'
articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n.3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n.8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.
Art. 18
(Autorizzazione alla rinuncia ad interessi su finanziamenti
agli Enti locali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti locali e dagli stessi non utilizzati e già integralmente restituiti all'Amministrazione regionale.
Art. 19
(Finanziamento aggiuntivo a favore dell'ERSA)
1. Per il finanziamento dell'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 6800 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 49 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).