Art. 3
(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione
dei documenti amministrativi)
1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007
2 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 4
(Divulgazione di atti di interesse regionale)
1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.
2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.