Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
Art. 8
 (Soppressione dell'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.
5. Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.
6. In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.