1. In deroga a quanto disposto con l'
articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n.3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n.8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.