Art. 15
(Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)
1. Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.
3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.