Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
Art. 14
1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.
5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.
6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.