Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).