﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 aprile 1999

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni varie in materia di competenza regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale deisoppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, dellalegge regionale 26/1993)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  personale  dei  soppressi  Consorzi  di bonifica montana  e  della  Sezione  di  bonifica  montana   di   cui all'articolo  1,  comma 1, della legge regionale  25  maggio 1993,  n.  26,  che, alla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  sia utilizzato da almeno  sei  mesi  dalla Regione  ai  sensi dell'articolo 5 della legge regionale  24 gennaio  1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54  della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla   data  medesima,  nel  ruolo  unico  regionale  nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite  presso  i  Consorzi e la Sezione,  alla  data  di entrata  in vigore della legge regionale 26/1993 secondo  le equiparazioni di cui all'allegato &lt;&lt; A &gt;&gt; alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'inquadramento avviene su  domanda dell'interessato da  presentarsi  entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in vigore   della  presente  legge.  Il  personale   inquadrato conserva  le  anzianità maturate nelle qualifiche  e  fasce rivestite  presso i Consorzi, la Sezione e  le  Province  di Udine e Pordenone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al personale di  cui al comma 1  spetta,  alla  data dell'inquadramento,  uno stipendio  determinato  sommando  i seguenti elementi:<p style="text-align: justify;">a)  stipendio iniziale  della qualifica d'inquadramento, individuato  in  base  ai valori indicati  dall'articolo  3, comma  4,  del Contratto collettivo di lavoro per  i  bienni economici   1994-95   e  1996-97,  area  non   dirigenziale, stipulato  in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;</p><p style="text-align: justify;">b)  quota  di  salario   di   riallineamento   di    cui all'articolo  23,  sesto  comma, della  legge  regionale  19 ottobre  1984,  n.  49;  per la determinazione  della  quota suddetta  la data del 31 dicembre 1982 indicata  al  secondo comma  dell'articolo  23 della legge regionale  49/1984,  si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992;  per  la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26,   primo  comma,  della  legge  regionale  49/1984,   per &lt;&lt; stipendio  in  godimento  al  31  dicembre  1982 &gt;&gt;  e  per &lt;&lt; stipendio  iniziale &gt;&gt;  si intende  lo  stipendio  iniziale individuato alla lettera a).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Al personale inquadrato ai sensi del comma  1  viene attribuito,  a  decorrere  dalla data  di  inquadramento,  a titolo   di  stipendio,  il  beneficio  economico   di   cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge  regionale  44/1988 per &lt;&lt; maturato in  godimento &gt;&gt;  si intende  lo  stipendio attribuito alla data di inquadramento ai  sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale  della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e  gli eventuali benefici economici indicati al comma 3  del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere   dalla  data  di  inquadramento,  a   titolo   di stipendio,  il  beneficio economico di cui  all'articolo  1, comma  6,  della legge regionale 1 aprile 1996, n.  19,  con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio  determinato  ai sensi  dei  commi  3  e  4  viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti   economici  da  corrispondere   anche   sugli istituti  di  cui all'articolo 104, settimo comma,  primo  e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale  49/1984 e   modificato  dall'articolo  1,  comma  10,  della   legge regionale 19/1996.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di  quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551,  552,  553, 561, 9630 e 9631 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996. </p></p></body></html>