﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 aprile 1999

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni varie in materia di competenza regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi regionali a sostegno dei concessionari privatiper la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventisede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  l'Amministrazione  regionale  è autorizzata  ad  intervenire  a sostegno  dei  concessionari privati   per   la   radiodiffusione  sonora   a   carattere comunitario  che  abbiano sede legale nella regione  Friuli- Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le agevolazioni di  cui al comma  1  sono  concesse, nella  misura massima del 50 per cento della spesa  ritenuta ammissibile,  per  la copertura dei costi di  installazione, trasferimento  e  acquisto di aree per l'insediamento  degli impianti  di  trasmissione, nonché per l'acquisto  di  ogni attrezzatura   tecnica   necessaria   alla   produzione   di programmi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura  dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8  della  legge  7  agosto  1990, n.  250,  come  modificato dall'articolo  7 del decreto legge 27 agosto 1993,  n.  323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,  e  all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.  416, come  da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2  marzo  1989,  n.  65, convertito con modificazioni  dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  L'Amministrazione  regionale e  gli  Enti  regionali sono  tenuti  a  riservare  alle  emittenti  radiofoniche  a carattere  comunitario una quota pari al 50 per cento  delle proprie  spese  annuali  pubblicitarie  e  per  messaggi  di utilità  sociale  ovvero di interesse  dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse   emittenti  radiofoniche  a  carattere  comunitario aventi  sede legale nella regione deve avvenire  in  base  a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di  utenza delle diverse emittenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le domande per ottenere le agevolazioni  di  cui  ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza   della  Giunta  regionale,  Ufficio   stampa   e pubbliche relazioni, corredate di:<p style="text-align: justify;">a)  copia  autenticata   della   concessione   di    cui all'articolo  16  della  legge  223/1990,  come   modificato dall'articolo  1,  comma 21, del decreto  legge  23  ottobre 1996,  n.  545, convertito con modificazioni dalla legge  23 dicembre 1996, n. 650;</p><p style="text-align: justify;">b)  preventivo   di  spesa   e   relativo    piano    di finanziamento  degli impianti e delle attrezzature  tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;</p><p style="text-align: justify;">c)  specificazione del  bacino di  utenza  che si  vuole ulteriormente  servire o che è già  servito  nel  caso  di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Per le finalità previste dal presente  articolo  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico  del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  Rubrica  n.  3  -  programma  0.3.1  -  spese d'investimento  -  Categoria 2.4  -  Sezione  IX  -  con  la denominazione  &lt;&lt; Contributi  a  sostegno  dei  concessionari privati   per   la   radiodiffusione  sonora   a   carattere comunitario &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 100 milioni  per l'anno   1999.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto  sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della  spesa (partita  n.  99  dell'elenco  n.  7  allegato  ai   bilanci predetti).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 5/2018</p></p></body></html>