﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 aprile 1999

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni varie in materia di competenza regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dalFondo regionale per la protezione civile)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All'articolo  33  della legge regionale 31  dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; Ai   fini   della  rendicontazione  dei  finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di  cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione  giustificativa  della  spesa.  Qualora   non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare  per la  rendicontazione copia non autentica della documentazione di  spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata  di una  dichiarazione  del beneficiario  stesso  attestante  la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La  Direzione regionale della protezione civile ha  facoltà di   chiedere   in  qualunque  momento  l'esibizione   degli originali.</p><p style="text-align: justify;">Ai   fini   della  presentazione  della  rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione  civile,  i  Comuni, le  Province,  le  Comunità montane,  i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che  svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e  gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentate dell'Ente  e  dal  segretario comunale o provinciale  o  dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che  l'attività  per  la  quale il finanziamento  è  stato erogato  è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative  che  disciplinano la materia e  delle  condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;">Il  gestore del Fondo regionale per la protezione civile può   disporre   controlli   ispettivi   e   chiedere    la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza  fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di   finanziamenti  erogati  dal  Fondo  regionale  per   la protezione civile, con esclusione dei contributi  per  spese di   investimento  relative  ad  immobili,  sono  tenuti   a presentare,  a  titolo  di  rendiconto,  soltanto   l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a  verifica  contabile  a campione a mezzo  di  un  apposito controllo  disposto dal gestore del Fondo regionale  per  la protezione civile che ha concesso il finanziamento. &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>