Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 71
1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 73
 (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.