Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI
Art. 70
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993
relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio
dei Sindaci dell'ESA)
1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.