Art. 68
(Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di sedici unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2000
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 45, L. R. 3/2002
5 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 46, L. R. 3/2002
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, L. R. 20/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 12/2009