Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2000
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 45, L. R. 3/2002
5 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 46, L. R. 3/2002
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, L. R. 20/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 12/2009