Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 12
 (Proroga dell'efficacia di Piani regionali)
1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.