Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 71
1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 1/2000