Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 51
 (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel
settore socio-sanitario)
1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.