Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 50
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 20, L. R. 4/2001