Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 28
 (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi
calamitosi)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: << g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. >>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010