<<Art. 85 bis
(Provvedimenti d'impegno ed attivitā conseguenti)
1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.>>.