Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 13
(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 inmateria di attribuzione di punteggi per l'assegnazione diedilizia sovvenzionata)
(1)
1.
All'
articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, dopo le parole <<
alla data del bando
>> sono aggiunte le parole <<
, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento,
>>.
2.
All'
articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982
dopo le parole <<
o lavoratori dipendenti
>> sono aggiunte le parole <<
e lavoratori autonomi
>> e le parole <<
punti 2
>> sono sostituite con le parole <<
punti 5
>>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.