Art. 33
(Norme relative agli impianti di distribuzione GPL)
1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.