Art. 29
4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 31
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni
di pubblica utilità ai fini espropriativi)
1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.