Art. 74
(Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.