Art. 72
(Presentazione di progetti di cui alla legge regionale
30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 1976)
2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.
3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.