Art. 53
(Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della
legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'
articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanitā provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o societā, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformitā a quanto stabilito dal comma 2.
4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, č corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metā di quelle previste dall'
articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanitā.
5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.