Art. 31
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni
di pubblica utilità ai fini espropriativi)
1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.