Art. 26
(Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e
ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del
1996)
1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.