Art. 22
(Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.