Legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007
Normativa organica del commercio in sede fissa.
Art. 39
(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
15/1991)
(1)
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 15/1991
, come da ultimo modificato dall'
articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996
, al comma 1, la lettera d) č sostituita dalla seguente: << d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attivitā commerciali legittimamente autorizzate; >>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.