Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/09/1999

<< Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 >> e << Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 >> della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 13
 
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
4. Per le somme di cui all'articolo 12, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 viene effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000