Art. 13
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 sono determinati sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Per le somme di cui all'articolo 12, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 viene effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale č autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 cosė come sostituito con l'
articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000