Art. 12
1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 10/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1999-2001 è autorizzata la stipulazione di mutui sino alla concorrenza di lire 529.164.173.441, suddivisi in ragione di lire 299.289.334.473 per l'anno 1999, di lire 140.874.838.968 per l'anno 2000 e di lire 89.000.000.000 per l'anno 2001.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1999 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 529.164.173.441.
3. Le somme autorizzate per l'anno 1999 non impegnate al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte delle quali sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo, vanno trasferite sui corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 25/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 25/1999
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000