1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle quote d'imposta sulle attività produttive e dall'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche da attribuire agli enti locali nonché da riversare allo Stato ai sensi degli articoli 26, 27, 41, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante storno compensativo tra i medesimi.