Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/09/1999

<< Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 >> e << Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 >> della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 10/1982 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 10/1982, come inserito con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono individuate quali spese di funzionamento quelle indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 10/1982, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge.
Art. 12
1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 10/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1999-2001 è autorizzata la stipulazione di mutui sino alla concorrenza di lire 529.164.173.441, suddivisi in ragione di lire 299.289.334.473 per l'anno 1999, di lire 140.874.838.968 per l'anno 2000 e di lire 89.000.000.000 per l'anno 2001.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 25/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 25/1999
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000
Art. 13
 
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
4. Per le somme di cui all'articolo 12, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 viene effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000