﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 febbraio 1999

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento di interventi regionali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti agli Enti locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  Regione concorre al finanziamento  dei  bilanci degli  Enti  locali mediante devoluzione delle  quote  fisse delle  compartecipazioni, indicate al comma 3,  ai  proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Sono  altresì  destinati  al  finanziamento  degli Enti  locali parte degli introiti derivanti dai proventi  di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n.  47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  l'anno  1999 le quote delle  compartecipazioni sono come di seguito determinate:            <p style="text-align: justify;">a)    due   decimi   delle  quote  di  compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale  della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1   della   legge  6  agosto  1984,  n.  457,  e  modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p><p style="text-align: justify;">b)   due  decimi  della compartecipazione  regionale  al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui  all'articolo  49 dello Statuto speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge  457/1984, e modificato dall'articolo  1,  comma  146, della legge 662/1996;</p><p style="text-align: justify;">c)   due  decimi  della compartecipazione  regionale  al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia,   come  sostituito  dall'articolo  1   della   legge 457/1984,  e  modificato dall'articolo 1, comma  146,  della legge 662/1996.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   La devoluzione delle quote di compartecipazione  di cui  al  comma  3,  il  cui ammontare  per  l'anno  1999  è determinato in lire 670.800 milioni, della parte di introiti di  cui  al  comma  2,  il cui ammontare  per  l'anno  1999, relativamente  agli  introiti  relativi  all'anno  1998,  è stimato in lire 5.400 milioni, nonché l'ulteriore quota  di lire 8.000 milioni, è disposta a titolo di:            <p style="text-align: justify;">a)   assegnazione  di  fondi ai sensi  dell'articolo  9, comma  2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  9,  in attuazione  dell'articolo 4, primo comma, n.  1 bis),  dello Statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia,  come modificato  dall'articolo 5 della  legge  costituzionale  23 settembre 1993, n.  2;</p><p style="text-align: justify;">b)   assegnazione  di fondi in attuazione  dell'articolo 54  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia  e  per  le finalità della legge regionale  9  marzo 1988,  n.  10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;</p><p style="text-align: justify;">c)   assegnazione  di fondi a titolo di  concorso  negli oneri  derivanti  dall'istituzione del  comparto  unico  del pubblico  impiego  regionale  e  locale  del  Friuli-Venezia Giulia  di  cui  all'articolo 127 della  legge  regionale  9 novembre 1998, n.  13.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le  assegnazioni di cui al comma 4 sono  attribuite agli  Enti  locali per l'esercizio delle funzioni proprie  o delegate  ai  sensi della normativa vigente e, relativamente alle  Comunità montane e collinare del Friuli, in  rapporto alle  funzioni  loro  delegate  dai  Comuni  ed  anche   per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1999:            <p style="text-align: justify;">a)  alle Province lire 123.695.088.850;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai Comuni lire 547.423.165.250;</p><p style="text-align: justify;">c)   alle Comunità montane lire 12.029.451.140, di  cui lire 5.029.451.140 accantonate per il loro riordino;</p><p style="text-align: justify;">d)    alla   Comunità   collinare   del   Friuli   lire 1.052.294.760,  limitatamente  all'assegnazione  di  cui  al comma 4, lettera b).</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le  assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del  comma 5, lettera a), sono determinate in misura pari  a quelle  trasferite  alle stesse per l'anno  1998,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge  regionale 12 febbraio 1998, n.  3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi  del comma 5, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:            <p style="text-align: justify;">a)   un  fondo pari a lire 544.423.165.250 da  ripartire con i criteri di cui ai commi da 8 a 15;</p><p style="text-align: justify;">b)   un  fondo pari a lire 3.000 milioni, per far fronte a  situazioni particolari, con priorità per le esigenze dei Comuni  di  cui  all'articolo 31, comma 3,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448; le finalità e i  criteri  per  la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta  regionale,  da adottarsi ai sensi  dell'articolo  6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Ai  fini  dell'attribuzione delle  assegnazioni  ai Comuni,  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  essi  sono suddivisi nelle seguenti categorie:            <p style="text-align: justify;">a)    Comuni capoluogo di provincia;</p><p style="text-align: justify;">b)    Comuni  con  popolazione  superiore  a  cinquemila abitanti;</p><p style="text-align: justify;">c)    Comuni,   il   cui  territorio   è   classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;</p><p style="text-align: justify;">d)    Comuni,   il   cui  territorio   è   classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a mille abitanti;</p><p style="text-align: justify;">e)    Comuni,  il  cui  territorio  non  è classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Una quota del fondo di cui al comma 7, lettera  a), pari  a  lire  520.901.908.800,  è  attribuita  a  ciascuna categoria  di Comuni con un'incidenza percentuale  uguale  a quella  calcolata sulle risorse assegnate  per  il  1998  ai Comuni  con riferimento alle attribuzioni dei Comuni  stessi alle categorie di appartenenza per il 1999 come previste dal comma 8.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Nell'ambito  delle quote determinate  per  ciascuna categoria di Comuni ai sensi del comma 9, la quota  di  lire 520.901.908.800 del fondo di cui al comma 7, lettera a),  è assegnata ai Comuni secondo i seguenti criteri:            <p style="text-align: justify;">a)   per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90  per cento  in  ragione della popolazione, per l'1 per  cento  in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione  della popolazione  la  cui età sia inferiore a quattordici  anni, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai  fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">b)    per   i   Comuni  con  popolazione   superiore   a cinquemila  abitanti, per l'85 per cento  in  ragione  della popolazione,  per il 6 per cento in ragione del  territorio, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia  inferiore  a quattordici anni, per il 2  per  cento  in ragione  della  popolazione la  cui  età  sia  superiore  a sessantacinque  anni,  e  per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">c)   per  i  Comuni, il cui territorio  è  classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per  cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in  ragione  del territorio, per il 2 per cento  in  ragione della  popolazione la cui età sia inferiore  a  quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età  sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini   dell'imposta  personale  sui  redditi  delle  persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">d)   per  i  Comuni, il cui territorio  è  classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a mille  abitanti,  per  il  65 per  cento  in  ragione  della popolazione, per il 26 per cento in ragione del  territorio, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia  inferiore  a quattordici anni, per il 2  per  cento  in ragione  della  popolazione la  cui  età  sia  superiore  a sessantacinque  anni,  e  per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">e)    per   i   Comuni,   il  cui  territorio   non   è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della  popolazione,  per  il 6  per  cento  in  ragione  del territorio,  per il 2 per cento in ragione della popolazione la  cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2  per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a  sessantacinque anni, e per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per  il  calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai  fini  dell'imposta personale sui redditi  delle  persone fisiche,  si  fa  riferimento agli ultimi dati  disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  L'incremento  delle  assegnazioni  determinate   ai sensi  dei commi da 8 a 11 non può superare il 15 per cento dell'assegnazione  attribuita a ciascun  Comune  per  l'anno 1998  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b),  della legge   regionale  3/1998  e  dell'articolo  7  della  legge regionale 10 novembre 1998, n.  14.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Al  fine di assicurare a ciascun Comune  almeno  la stessa  assegnazione ad esso attribuita per l'anno 1998,  ai sensi  dell'articolo  1, comma 3, lettera  b),  della  legge regionale  3/1998  e dell'articolo 7 della  legge  regionale 14/1998,  è  utilizzata una quota del  fondo  previsto  dal comma 7, lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Qualora l'entità del fondo previsto dal  comma  7, lettera  a),  non  sia sufficiente ad attribuire  a  ciascun Comune l'assegnazione calcolata ai sensi dei commi 10 e  13, la  quota  dell'assegnazione eccedente  l'assegnazione  loro attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1,  comma 3,  lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7    della    legge    regionale   14/1998,    è    ridotta proporzionalmente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  La  somma eventualmente residua del fondo  previsto dal   comma   7,  lettera  a),  dopo  l'attribuzione   delle assegnazioni  determinate ai sensi di  quanto  previsto  dai commi  10 e 13, è distribuita fra tutti i Comuni secondo  i criteri stabiliti dal comma 10.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Per  i  Comuni, la cui popolazione sia inferiore  a 15.000  abitanti,  le somme trasferite ai  sensi  dei  commi precedenti  sono erogate in due rate, di cui la prima  entro il  mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno.  Per gli  altri  Enti locali l'erogazione è disposta in  quattro rate,   di   cui   l'ultima  entro  il  mese  di   novembre. L'erogazione  dell'ultima  rata delle  somme  trasferite  ai sensi  dei  commi  precedenti  è  subordinata  all'avvenuta comunicazione  da  parte  degli enti  interessati  dei  dati richiesti,   con   apposita   deliberazione   della   Giunta regionale,   per   l'aggiornamento  o  la  definizione   dei parametri necessari alla definizione dei criteri di  riparto delle somme da trasferire agli Enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Per  i  Comuni con popolazione inferiore a  tremila abitanti,  i  trasferimenti determinati ai sensi  dei  commi precedenti:            <p style="text-align: justify;">a)    sono  decurtati  del  10  per  cento  in  sede  di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni  e i  servizi  indicati  nell'allegato A alla  legge  regionale 3/1998,  attraverso convenzioni con altri Comuni,  ai  sensi dell'articolo  24  della  legge 8 giugno  1990,  n.  142,  o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i  servizi  sono  svolti  in modo  continuativo  qualora  le relative  convenzioni risultino operanti prima del 31  marzo di ciascun anno;</p><p style="text-align: justify;">b)   sono  incrementati del 20 per cento per quelli  che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della  legge  142/1990,  a partire  dall'anno  successivo  a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Le   assegnazioni  alle  Comunità  montane   sono attribuite nella stessa misura delle assegnazioni attribuite a  ciascuna  di  esse  ai sensi dell'articolo  1,  comma  3, lettera c), della legge regionale 3/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  L'utilizzazione  delle somme trasferite  agli  Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in  sede  d'esame  del conto consuntivo di ciascun  ente  da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per  le  finalità previste dai  commi  4  e  5  è autorizzata la spesa di lire 684.200 milioni per l'anno 1999 a  carico del capitolo 1610 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per  le finalità previste dal comma 4 è assegnato a  favore  delle  Province, per l'esercizio  delle  funzioni proprie  o  delegate  ai sensi della normativa  vigente,  un limite  di impegno decennale di lire 4.000 milioni  annui  a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo  alle  annualità autorizzate dal 1999  al  2001  a carico  del  capitolo 1620 dello stato di  previsione  della spesa  per il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del  bilancio  per  l'anno  1999  e  l'onere  relativo  alle annualità  autorizzate  dal  2002  al  2008  a  carico  dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il  limite  di  impegno  di  cui  al  comma  21  è assegnato per due terzi in ragione della popolazione  e  per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>  La  quota non impegnata del limite di  impegno  per l'anno  1998,  autorizzato  a  favore  delle  Province   con l'articolo  1,  comma 7, lettera b), della  legge  regionale 3/1998,  per  le finalità di cui ai commi  1,  2  e  3  del medesimo  articolo 1 della legge regionale 3/1998  a  carico del  capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per l'anno 1999, è attribuita alle stesse per due terzi  in ragione  della  popolazione e per un terzo  in  ragione  del territorio.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a promuovere  interventi per la realizzazione  di  servizi  di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie  di scala  nell'ambito di uno sviluppo armonico  del  territorio regionale,  assegnando  priorità per  quelle  realizzazioni già   comprese   in  piani  o  programmi  approvati   dalle Amministrazioni  proponenti,  mediante  la  concessione   di finanziamenti a Province e/o altri Enti locali associati che presentino   progetti   per  i  quali   siano   già   state sottoscritte  convenzioni, intese, accordi di  programma  od altre  forme  di  collaborazione fra gli stessi  comprensive delle modalità di gestione dei servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  La domanda per la concessione dei finanziamenti  di cui  al comma 24 è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile, corredata di documentazione illustrativa degli  interventi da realizzare e del preventivo di  massima della  spesa.  La Giunta regionale entro il  30  giugno,  su proposta dell'Assessore competente, definisce la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  24 sono  posti  a  carico  del  capitolo  850  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>  Nell'ambito delle finalità previste  dall'articolo 5,  comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995,  n.  8, come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge regionale    11    aprile   1995,   n.   17,   relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi  Comune  della  regione e degli impianti  natatori siti  nei   Comuni   dichiarati   interamente   montani,  è autorizzato il  limite  d'impegno  decennale  di lire  2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno  2000,  con l'onere  di lire  4.000  milioni relativo  alle  annualità  autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del  capitolo  1624  dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere  relativo  alle  annualità dal  2002  al 2009 a carico  dei  corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.<p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere    alle   Comunità   montane   un   finanziamento straordinario  di lire 5.300 milioni per le  spese  correnti relative all'anno 1999. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  della legge regionale 26 settembre 1995, n.  39.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   28   è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo  980 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   Nell'ambito   dell'attuazione   degli   interventi previsti  dall'articolo 7 della legge regionale 27  dicembre 1991,  n.  63, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere  ai Comuni contributi per l'informatizzazione  del proprio   strumento   urbanistico.   Le   domande   per   la concessione,  corredate  di  un preventivo  di  spesa,  sono presentate  alla  Direzione regionale  della  pianificazione territoriale  entro due mesi dall'entrata  in  vigore  della presente  legge  e,  per gli anni successivi,  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno.  Le modalità  di  concessione  dei contributi sono quelle previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 63/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   30   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  2.600  milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno  1999  e di  lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000 e  2001  a carico  del  capitolo 2023 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>  Al  fine di assicurare il mantenimento  nelle  zone montane    dei    servizi    collegati    alla    residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere parte degli   oneri  finanziari  che  la  &lt;&lt; Poste  Italiane  SpA &gt;&gt; sosterrà per i servizi di pubblica utilità a favore  della popolazione,  erogabili  tramite  gli  uffici  postali   del territorio   montano  della  regione,  stipulando   apposita convenzione  per  la definizione dei servizi,  dei  costi  e degli obblighi reciproci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   32   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 1015 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al  Comune  di  Marano  Lagunare  un  contributo pluriennale nella misura massima di cui al comma 37, per  un periodo  di dieci anni, a copertura degli oneri -  in  linea capitale  e  interessi  -  del mutuo  da  stipulare  per  la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  determina  in  via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi  del  comma  35.  La domanda per  la  concessione  dei contributi  di cui al comma 35 è presentata alla  Direzione regionale  del  commercio  e  del  turismo  corredata  della deliberazione  con  cui il Comune dispone  l'assunzione  del mutuo   e  dell'atto  di  adesione  dell'istituto  mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso  necessario il ricorso all'indebitamento.  L'erogazione della  prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto   della  presentazione  del  contratto   di   mutuo definitivo,  dal  quale risulta il piano di ammortamento  in linea capitale e per interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   35   è autorizzato  il  limite  di impegno decennale  di  lire  200 milioni  annui, a decorrere dall'anno 2000, con  l'onere  di lire  400  milioni relativo alle annualità autorizzate  per gli  anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9116 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal  2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>38.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>39.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>40.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span>  I  commi  21, 22 e 23 dell'articolo 15 della  legge regionale 3/1998 sono abrogati.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 17 da art. 16, comma 36, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 27 da art. 22, comma 2, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 27 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 21 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 38 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 39 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 40 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelterritorio regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da  parte del Governo).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da  parte del Governo).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Sono  abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8,  della legge  regionale  47/1996, l'articolo 18,  comma  12,  della legge regionale 8 aprile 1997, n.  10, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari esemplificazionedell'attività amministrativa)<p><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'articolo 13 ter della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 14, comma 49, della legge regionale 3/1998, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt; Art. 13 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi eprogetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, predispone la proposta di deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La programmazione regionale assume come proprio il criterio del massimo utilizzo delle risorse comunitarie. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari, ciascuna Direzione regionale operativa è tenuta ad individuare, nell'ambito del quadro programmatico degli interventi regionali di propria competenza, quelli che rivestono le caratteristiche di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e a darne comunicazione alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nonché a darne attuazione secondo i criteri e le modalità previste dai pertinenti regolamenti comunitari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nella redazione delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali, tiene prioritariamente conto degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, nonché degli interventi di cui al comma 3. Le proposte di programma sono redatte nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al fine di rispondere a criteri di sollecita attuabilità dei programmi e dei progetti approvati dalla Unione europea e dallo Stato, le relative proposte indicano il soggetto attuatore, ovvero le strutture regionali responsabili dell'attuazione ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa, le disposizioni di settore nell'ambito delle quali gli interventi sono attuati, qualora rientranti nella legislazione vigente, le categorie dei beneficiari, le modalità e i criteri di massima per l'attuazione degli interventi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 bis.</span> Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 ter.</span> La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.<p><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 26/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 7 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 26/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 7 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 26/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999 , a decorrere dall'1/1/2000, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/1982.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi di politica sociale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il finanziamento statale di complessive lire 402.350 milioni, previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, approvato con deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, è utilizzato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo l, comma 2 ter, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, in coerenza con la programmazione ospedaliera regionale e subordinatamente:            <p style="text-align: justify;">a) alla preventiva valutazione delle strutture già esistenti per le quali possa risultare economicamente conveniente l'adeguamento alla normativa prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;</p><p style="text-align: justify;">b) alla certificazione del pieno utilizzo delle strutture edificate con i finanziamenti statali di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;</p><p style="text-align: justify;">c) alla riduzione programmata dei costi gestionali per le aziende destinatarie dei finanziamenti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le risorse di cui al comma l sono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, avuto riguardo alla cantierabilità dei progetti:            <p style="text-align: justify;">a) riqualificazione dei servizi ospedalieri di Gorizia, adottando la soluzione edilizia ed organizzativa più rispondente ai criteri e principi di cui sopra ed alla integrazione logistica tra le funzioni specialistiche di competenza dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2 &lt;&lt; Isontina &gt;&gt;</p><p style="text-align: justify;">b) riqualificazione del polo ospedaliero udinese quale unica struttura a completa integrazione logistica tra l'Azienda ospedaliera &lt;&lt; S. Maria della Misericordia &gt;&gt; e il Policlinico universitario;</p><p style="text-align: justify;">c) riorganizzazione dell' Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione &lt;&lt; Gervasutta &gt;&gt; di Udine, quale struttura dedicata all'unità spinale ed alla riabilitazione di terzo livello;</p><p style="text-align: justify;">d) completamento della ristrutturazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nelle more dell'effettivo trasferimento dell'intero finanziamento statale di cui al comma l, i fondi già iscritti al capitolo 4420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono utilizzati secondo le seguenti priorità:            <p style="text-align: justify;">a) avvio delle opere non finanziate nell'ambito del primo triennio del programma nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;</p><p style="text-align: justify;">b) completamento dell' intervento concernente il riordino della rete ospedaliera triestina ad avvenuta ultimazione del lotto già finanziato.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    A  decorrere  dall'1 gennaio 1999 è  istituito  il Fondo   sociale   regionale  di  parte   corrente   per   il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali  di  competenza  dei  Comuni  singoli  o associati.<p><span style="">(6)</span><span style="">(15)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(16)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(12)</span><span style="">(17)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(18)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(19)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(20)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(21)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(22)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono apportate le seguenti modifiche normative:            <p style="text-align: justify;">a) nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 51/1993 e successive modifiche e integrazioni, gli ultimi due periodi sono soppressi;</p><p style="text-align: justify;">b) (ABROGATA);</p><p style="text-align: justify;">c) (ABROGATA).</p><p><span style="">(13)</span><span style="">(23)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:            <p style="text-align: justify;">a) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 51/1993 e successive modifiche ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">b) (ABROGATA);</p><p style="text-align: justify;">c) (ABROGATA);</p><p style="text-align: justify;">d) (ABROGATA);</p><p style="text-align: justify;">d bis) (ABROGATA).</p><p><span style="">(10)</span><span style="">(14)</span><span style="">(24)</span><span style="">(25)</span><span style="">(26)</span><span style="">(27)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla comunità d'accoglienza &lt;&lt; San Martino al Campo &gt;&gt; di Trieste al fine di contribuire al funzionamento della struttura medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Il contributo è concesso in via anticipata per la misura dell'80 per cento. La rimanente parte è erogata a presentazione del rendiconto sull'attività svolta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, per l'acquisto ed adeguamento delle attrezzature e delle strutture destinate alla conservazione delle derrate alimentari, a favore del Banco Alimentare-Comitato del Friuli - Venezia Giulia, che contribuisce alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta di eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare e la redistribuzione delle stesse a enti ed associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 17 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di un preventivo delle spese, di una relazione sull'attività programmata e di un bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per le attrezzature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Il contributo di cui al comma 20 è concesso su presentazione alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, le parole &lt;&lt; 50% &gt;&gt; sono sostituite con le parole &lt;&lt; 80 per cento &gt;&gt;.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IPAB Casa dell'Immacolata di Udine contributi fino a un limite massimo di lire 1.500 milioni per interventi di straordinaria manutenzione relativi alla bonifica dall'amianto dei fabbricati, all'adeguamento degli impianti tecnologici, nonché alla realizzazione di opere di coibentazione degli stabili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span> Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span> All'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo le parole &lt;&lt; per la costruzione, &gt;&gt; sono inserite le parole &lt;&lt; l'acquisto, &gt;&gt;.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> All'articolo 5 bis della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo le parole &lt;&lt; Consorzi di Enti Locali &gt;&gt; sono inserite le parole &lt;&lt; ,nonché alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine &gt;&gt;.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span> Le disposizioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 46/1993, come integrato dal comma 27, si applicano nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine anche per le restituzioni dovute a seguito di provvedimenti regionali emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a favore di Aziende sanitarie regionali che realizzino progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali o finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla dismissione o alla messa a reddito per attività non sanitarie. Le anticipazioni sono concesse prioritariamente alle Aziende sanitarie che presentino entro il 31 marzo 1999 un piano generale di dismissioni, indicando le necessità di spesa, le modalità ed i tempi previsti di recupero delle somme impegnate e la previsione di riduzione dei costi gestionali conseguenti.<p><span style="">(11)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span> Con successivo regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti per l'accesso alle provvidenze, le modalità di concessione ed erogazione delle anticipazioni, nonché dei relativi rimborsi. I rimborsi delle somme anticipate ai sensi del comma 29 confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span> Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. In relazione ai rientri di cui al comma 30 è prevista l'entrata di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 sul capitolo 1506 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i Servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto della sede, nella misura del 35 per cento della spesa e comunque fino ad un massimo di lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span> Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span> Al fine della prosecuzione nell'anno 1999 dell'accordo decentrato regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive per gli anni 1997-1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, l'iscrizione degli stanziamenti necessari a dotare le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e il Policlinico universitario di Udine di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai fondi aziendali destinati alla retribuzione di risultato e di produttività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span> I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive, che debbono perseguire l'obiettivo della perequazione a livello regionale dei fondi complessivamente a disposizione degli Enti di cui al comma 34, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 23 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 , a decorrere dall'1/1/2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 27 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 28 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 52, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 20, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 51, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 26 da art. 4, comma 12, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole aggiunte al comma 13 da art. 3, comma 11, L. R. 14/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 29 da art. 7, comma 56, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Parole soppresse al comma 12 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Parole soppresse al comma 13 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 28, comma 1, L. R. 19/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Parole soppresse al comma 13 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>26 
    </strong> L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).</p><p style="text-align: justify;"><strong>27 
    </strong> Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996, a decorrere dall'1/1/2023.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, delterritorio e dei trasporti)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(12)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(14)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(15)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(16)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>17.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(17)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>18.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(18)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(19)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Sono revocate le autorizzazioni di spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, disposte rispettivamente con l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997 e con l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 35.000 milioni per l'anno 1998, autorizzato per la quota di lire 10.000 milioni dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, per la quota di lire 20.000 milioni dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997, e per la quota di lire 5.000 milioni dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, non impegnato al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(20)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, i maggiori introiti pari a lire 7.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione per pari importo, di interventi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span> In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span> In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2001 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span> In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e in considerazione di quanto disposto al comma 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> Per le finalità di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e all'articolo 8 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span> Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell'inserimento nel &lt;&lt; Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio &gt;&gt; predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonché per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span> I contributi sono concessi ed erogati con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, su domanda dell'ente proponente da presentarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per il tramite delle competenti Direzioni provinciali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span> Ai fini della predisposizione del programma di impiego dei mezzi stanziati per le finalità previste dal comma 28, la Giunta regionale acquisisce il parere di un Comitato composto dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone-Concordia e della sezione regionale dell'ANCI e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span> Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Trieste un contributo decennale a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che il Comune stipula per la riqualificazione della Piazza dell'Unità d'Italia nell'ambito di un accordo di programma volto alla sistemazione funzionale della Piazza stessa e dell'area contermine, al fine di favorire l'accesso alle strutture pubbliche ivi esistenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span> Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 32. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span> Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span> I commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1998 sono sostituiti dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi &lt;&lt; una tantum &gt;&gt; di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span> Al primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole &lt;&lt; 15 anni &gt;&gt; le parole &lt;&lt; e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; senza alcuna maggiorazione di interessi &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span> Per i rapporti non ancora interamente esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la rideterminazione delle rate residue, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 81/1982 e modificato dal comma 36.</p><p style="text-align: justify;"><strong>38.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(25)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>39.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(26)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span> In relazione alle numerose attività di smaltimento ed estrattive che hanno gravato negli anni i territori dei Comuni di Cividale e Premariacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale, compreso il monitoraggio ed eventuali iniziative per il riuso delle aree interessate, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 2.200 milioni, alla Provincia di Udine, sulla base di un programma generale adottato dall'Amministrazione provinciale stessa, previo parere favorevole dei Comuni interessati e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla &lt;&lt; Commissione Tecnica Provinciale Firmano Pulita &gt;&gt; di cui alla determinazione provinciale n. 388 del 31 dicembre 1997.<p><span style="">(28)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span> Il finanziamento di cui al comma 40 è concesso in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma precitato, su proposta della Direzione regionale dell'ambiente, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">42.</span> Alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 40 provvedono gli enti territoriali istituzionalmente competenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">43.</span> La rendicontazione delle spese relative alle iniziative di cui al comma 40 è effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite nel decreto di concessione.<p><span style="">(29)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">44.</span> Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">45.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29/1996, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 700 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, in relazione al perdurare della situazione di rischio ambientale derivante dall'ammasso presso l'impianto di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF), al fine di permettere il definitivo smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche di rifiuto riutilizzabile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">46.</span> Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">47.</span> Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">48.</span> Nell'ambito del programma LIFE di cui al Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1404/96, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma denominato &lt;&lt; Progetto Risorgive dello Stella &gt;&gt; approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1983 del 15 luglio 1998 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3129 nella seduta del 24 settembre 1997, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">49.</span> Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1999, di cui lire 850 milioni a carico del capitolo 3170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, lire 337.198.786 a carico del capitolo 3171 del predetto stato di previsione della spesa e lire 512.801.214 a carico del capitolo 3172 del medesimo stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 3172 è prevista l'entrata di pari importo sul capitolo 370 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dall'Unione europea per le finalità di cui al comma 48.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">50.</span> Nell'ambito del programma di interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto intitolato &lt;&lt; Campagne di informazione e sensibilizzazione (Friuli-Venezia Giulia) &gt;&gt; approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1502 dell'11 luglio 1998, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">51.</span> Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 2867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 2867 è prevista per l'anno 1999 l'entrata di pari importo sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato, comprensiva della quota di cofinanziamento comunitario, per le finalità di cui al comma 50.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">52.</span> Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, istituiti rispettivamente con gli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 42/1996, finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e cura del territorio esterno ai Parchi medesimi anche con l'impiego di mano d'opera assunta a tempo determinato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">53.</span> Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>54.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(30)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">55.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire lavori di ripascimento degli arenili del litorale regionale erosi, nell'ambito degli interventi in materia di porti e approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, canali marittimi e vie di navigazione interna, nonché altre opere marittime di competenza regionale, autorizzati dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">56.</span> Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">57.</span> Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale 3/1998 è autorizzata la spesa complessiva, anche a favore delle Comunità montane, di lire 600 milioni per gli anni 1999-2001, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">58.</span> Al fine di dare impulso all'attività didattico- divulgativa in materia di acque interne e di conservazione dell'ambiente l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente tutela pesca in Ariis di Rivignano contributi annui, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione, nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per promuovere e sostenere l'attività del Laboratorio di idrobiologia.<p><span style="">(22)</span><span style="">(32)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">59.</span> Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">60.</span> Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 4250 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">61.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Barcis per le opere di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di interesse turistico.<p><span style="">(23)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">62.</span> La domanda di concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.</p><p style="text-align: justify;"><strong>63.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(27)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">64.</span> Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">65.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere manifestazioni a sostegno della diffusione dei veicoli a ridotto inquinamento.<p><span style="">(24)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">66.</span> Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">67.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa relativa alla realizzazione dei programmi di investimento della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA finalizzati al potenziamento ed al completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.<p><span style="">(21)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">68.</span> Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">69.</span> Per le modalità di presentazione dei programmi di spesa e di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 67 trovano applicazione le disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge regionale 22/1987 e dall'articolo 20 della medesima legge regionale 22/1987, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">70.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.<p><span style="">(31)</span><span style="">(33)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">71. </span>Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.<p><span style="">(34)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">72.</span> Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">73.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via straordinaria un progetto pilota per la sperimentazione, nell'esercizio del trasporto pubblico locale, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio. I criteri e le modalità di attuazione dell'intervento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">74.</span> Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">75.</span> In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1999. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">76.</span> Per le finalità previste dal comma 75 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">77.</span> Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">78.</span> In via sperimentale ed in attesa della piena operatività della legge regionale 20/1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare una linea marittima di trasporto pubblico locale nel golfo di Trieste nel periodo estivo. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti definisce, d'intesa con i Comuni interessati, la durata stagionale, i capolinea, l'itinerario, l'orario e le frequenze, nonché le tariffe, anche ad offerta differenziata, tenendo conto in particolare del possibile valore turistico del servizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">79.</span> Per le finalità di cui al comma 78 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">80.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione sia in via amministrativa che giudiziale dei contenziosi sorti in relazione alla esecuzione di opere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">81.</span> Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">82.</span> Al fine di favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale denominato corridoio multimodale 5 e di tutelare gli ingenti investimenti effettuati direttamente ed indirettamente dall'Amministrazione regionale nel sistema integrato dei trasporti, la Regione è autorizzata alla costituzione di una commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev. La commissione esprime parere alla Giunta in particolare per gli adempimenti di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">83.</span> Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al comma 82 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 18 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Comma 19 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 22 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 67 sostituito da art. 4, comma 96, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 58 da art. 8, comma 69, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 61 da art. 14, comma 2, L. R. 16/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Parole sostituite al comma 65 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Comma 38 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>26 
    </strong> Comma 39 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>27 
    </strong> Comma 63 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p><p style="text-align: justify;"><strong>28 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 40 da art. 4, comma 14, L. R. 22/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>29 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 43 da art. 4, comma 15, L. R. 22/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>30 
    </strong> Comma 54 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>31 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 70 da art. 3, comma 31, L. R. 17/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>32 
    </strong> Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).</p><p style="text-align: justify;"><strong>33 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 70 da art. 12, comma 22, L. R. 45/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>34 
    </strong> Comma 71 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 3/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Riordino del finanziamento di interventi nel settore dellacultura, dell'istruzionee della formazione professionale)<p><span style="">(60)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(83)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(84)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(85)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span><span style="">(42)</span><span style="">(62)</span><span style="">(69)</span><span style="">(74)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4 bis.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(43)</span><span style="">(75)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(48)</span><span style="">(49)</span><span style="">(61)</span><span style="">(76)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(36)</span><span style="">(77)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(37)</span><span style="">(38)</span><span style="">(44)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(70)</span><span style="">(78)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(45)</span><span style="">(46)</span><span style="">(55)</span><span style="">(68)</span><span style="">(71)</span><span style="">(72)</span><span style="">(73)</span><span style="">(79)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span><span style="">(80)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10 bis.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(40)</span><span style="">(81)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(65)</span><span style="">(67)</span><span style="">(82)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(12)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>17.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(14)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>18.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(15)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>19.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(16)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Sono abrogati i commi 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 e 17 dell'articolo 17 della legge regionale 3/1998, nonché il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 17, comma 11, della legge regionale 3/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Sono abrogati l'articolo 40 della legge regionale 29/1996 e il comma 18 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> Sono abrogati i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span> È abrogato il comma 17 dell'articolo 41 della legge regionale 9/1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span> Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.450 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(17)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span> Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(18)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span> Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(19)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span> Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(20)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span> Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.020 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(21)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span> Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(22)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span> Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(23)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span> Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5220, 5363, 5368, 5378, 5387, 5399 e 5406 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><strong>33.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(86)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(87)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>35.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(88)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span> Nell'ambito degli interventi per la conservazione e lo sviluppo della lingua e cultura friulana ed in particolare per ricostruire e testimoniare la vita, la cultura materiale, le relazioni tra le attività tradizionali e l'ambiente del mondo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti e associazioni senza fini di lucro contributi annui a titolo di concorso per le attività di animazione attuate a supporto dei musei. Nell'ambito delle stesse sono da comprendersi anche le attività di normale mantenimento delle dotazioni annesse alla struttura espositiva e quelle relative alla proposizione ai visitatori. Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.<p><span style="">(29)</span><span style="">(39)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span> La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I beneficiari rendicontano l'utilizzo del contributo concesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span> Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span> Allo scopo di promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico ed etnografico della cultura istro-veneta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un contributo straordinario di complessive lire 1.000 milioni nel biennio 1999-2000, da utilizzare, anche attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni ed organismi culturali, per la realizzazione di un progetto speciale di tutela e valorizzazione permanente delle testimonianze del patrimonio medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span> Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span> Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di una relazione illustrativa analitica degli interventi progettati e dei risultati attesi e del relativo preventivo di massima della spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo ne fissa i termini e le modalità di rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41 bis.</span> A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.<p><span style="">(30)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">42.</span> Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">43.</span> Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>44.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(31)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">45.</span> Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(24)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">46.</span> L'articolo 97 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato. L'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1998 dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 10/1997, per le finalità previste dall'articolo 97, comma 1, della legge regionale 5/1994, può essere destinata anche a copertura degli oneri sostenuti dal Centro ricerche archiviazione fotografica per lo svolgimento della propria attività istituzionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">47.</span> All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, dopo la lettera g ter) è aggiunta la seguente lettera:            <p style="text-align: justify;">&lt;&lt; g quater) Circolo di studi politico sociali "Ercole Miani" di Trieste. &gt;&gt;.</p><p><span style="">(25)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">48.</span> Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quater), della legge regionale 31/1975, come inserita dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(26)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>49.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(89)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>50.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(90)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>51.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(91)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>52.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(92)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>53.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(66)</span><span style="">(93)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>54.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(94)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">55.</span> Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5229, 5372, 5373, 5405, 5541, 5547, 5548 e 5553 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">56.</span> Sono abrogati l'articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale 68/1981, come aggiunta dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e integrata dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, l'articolo 36, commi da 2 a 16, della legge regionale 4/1992, l'articolo 90, comma 2, della legge regionale 30/1992 e l'articolo 41 della legge regionale 29/1996.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">57.</span> All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, l'elenco degli enti ed istituzioni individuati quali istituti che svolgono attività di ricerca e documentazione riguardanti la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia è integrato con l'aggiunta del seguente:            <p style="text-align: justify;">&lt;&lt; - Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia. &gt;&gt;.</p><p><span style="">(27)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">58.</span> Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(28)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">59.</span> L'articolo 4 della legge regionale 73/1982 è abrogato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">60.</span> Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 49, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, come sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli un contributo speciale, a integrazione del finanziamento ordinario previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 3/1998, per sostenere l'attività svolta dall'associazione per la raccolta, la catalogazione e il restauro di documenti appartenenti al patrimonio filmico ed audiovisivo concernente la storia della regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">61.</span> Il contributo di cui al comma 60 è concesso in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di un &lt;&lt; programma specifico di sviluppo dei servizi cinetecari di interesse regionale &gt;&gt;, approvato dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Le modalità e i termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">62.</span> Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">63.</span> Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui ai commi 60 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad altre associazioni culturali legalmente riconosciute, operanti nel settore della gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">64.</span> Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">65.</span> È abrogato l'articolo 41 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.</p><p style="text-align: justify;"><strong>66.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(41)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">67.</span> Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Gorizia per la celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali e di interventi infrastrutturali rivolti a favorire l'accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano.<p><span style="">(32)</span><span style="">(47)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">68.</span> A sollievo degli oneri per il finanziamento degli interventi di cui al comma 67, è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di contributi decennali. A tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui, a decorrere rispettivamente dall'anno 2000 e dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">69.</span> La concessione dei finanziamenti di cui al comma 68, in merito al programma complessivo degli interventi, è disposta sentita la competente Commissione consiliare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">70.</span> Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37, allo scopo di assicurare il completamento funzionale degli interventi di restauro di immobili di interesse storico-artistico compresi nel programma già avviato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996, in attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzato, a decorrere dal 1999, un limite di impegno ventennale di lire 200 milioni annui con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">71.</span> Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come da ultimo modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione diretta dei beni culturali di valore artistico e storico appartenenti al patrimonio del &lt;&lt; Lloyd triestino di navigazione Spa &gt;&gt;, in considerazione del loro eccezionale interesse per la regione e ai fini di assicurarne la conservazione unitaria nell'ambito della regione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">72.</span> Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>73.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(95)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">74.</span> Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.400 milioni suddivisa in ragione di lire 2.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(96)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">75.</span> Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(97)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">76.</span> Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5128 e 5129 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">77.</span> Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica contabile della documentazione già presentata dagli enti di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1969, a rendiconto dell'impiego dei contributi concessi ai medesimi fino al 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare le medesime modalità previste dalle norme degli articoli 7 e 8 della legge regionale 23/1997.</p><p style="text-align: justify;"><strong>78.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(56)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>79.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(57)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>80.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(58)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">81.</span> Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(59)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">82.</span> Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">83.</span> Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">84.</span> Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casarsa della Delizia un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di completamento e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">85.</span> Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">86.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli investimenti per opere di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza della sede del Conservatorio di musica &lt;&lt; G. Tartini &gt;&gt; di Trieste, mediante la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">87.</span> Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">88.</span> Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per la costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">89.</span> Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali rispettivamente di lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 e di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 8.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">90.</span> Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per il completamento della realizzazione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">91.</span> Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">92.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a elevare la misura del proprio apporto al patrimonio della fondazione &lt;&lt; Teatro comunale Giuseppe Verdi &gt;&gt; di Trieste mediante l'ulteriore conferimento della somma complessiva di lire 2.500 milioni. Il conferimento è autorizzato a condizione che le norme dello Statuto della fondazione che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione, prevedano che il numero dei membri designati dalla Regione sia pari a quello dei membri designati dal Comune in cui la fondazione ha sede.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">93.</span> Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">94.</span> All'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, la lettera a) del comma 3 è abrogata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">95.</span> All'articolo 2 della legge regionale 46/1991, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per le unioni o confederazioni di circoli delle popolazioni di lingua slovena:<p style="text-align: justify;">a) sovvenzione annuale a sostegno della Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;</p><p style="text-align: justify;">b) sovvenzione annuale a sostegno della Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;</p><p style="text-align: justify;">c) sovvenzione annuale a sostegno della Comunità Economica Culturale Slovena - SPGS di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale. &gt;&gt;.</p></p><p><span style="">(33)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">96.</span> Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 bis, lettere a), b) e c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 95, è autorizzata la spesa complessiva di lire 472 milioni, suddivisa rispettivamente come di seguito indicato:            <p style="text-align: justify;">a) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera a) complessive lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5523 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">b) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera b) complessive lire 12 milioni, suddivise in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5512 dello stato di previsione dei bilanci precitati;</p><p style="text-align: justify;">c) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera c) complessive lire 60 milioni, suddivise in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5524 dello stato di previsione dei bilanci precitati.</p><p><span style="">(35)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">97.</span> All'articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 46/1991, come aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 10/1997 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 3/1998, la lettera c) è sostituita dalla seguente:            <p style="text-align: justify;">&lt;&lt; c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad Enti locali, associazioni ed istituti culturali ed educativi dei comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco) e dei Comuni di Taipana, Lusevera, Resia, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio per il finanziamento di corsi, promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche, e di pubblicazioni relativi alla lingua, alla cultura ed alle tradizioni locali; &gt;&gt;.</p><p><span style="">(34)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">98.</span> Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la parte di competenza regionale dal regolamento applicativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è istituito un fondo allo scopo di finanziare le azioni tese al riordino del sistema formativo regionale e che saranno regolamentate da apposita normativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">99.</span> Il fondo di cui al comma 98 ha una dotazione finanziaria complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">100.</span> Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>101.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(50)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>102.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(51)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>103.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(52)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>104.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(53)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>105.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(54)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">106.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 107, a sollievo degli oneri - in linea capitale e interessi - relativi ai mutui che il Comune stipula per la realizzazione della Biblioteca Civica del Comune di Pordenone con caratteristiche di biblioteca di rilevante interesse regionale attraverso il recupero dell'edificio storico, ex sede del Tribunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">107.</span> Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">108.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali al Consorzio Friuli Formazione, con sede in Udine, per le spese di gestione nell'ambito delle iniziative che fanno riferimento alla promozione dello sviluppo delle culture imprenditoriali, al completamento delle attività di istruzione svolte dall'Università di Udine, alla identificazione e al perfezionamento di nuove risorse professionali, allo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo dirigenziale e manageriale, alle attività di consulenza a favore delle imprese e delle istituzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">109.</span> I contributi previsti dal comma 108 sono concessi sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Il decreto di erogazione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">110.</span> Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">111.</span> Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5087 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><strong>112.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(63)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>113.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(64)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">114.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Pro Loco Villa Manin - Codroipo, per garantire la fruibilità del compendio, un contributo triennale a sollievo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nella misura di lire 200 milioni per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">115.</span> Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 56 da art. 1, comma 1, L. R. 22/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 80 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 22/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 23, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 14 da art. 11, comma 11, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 10, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 10 sostituito da art. 5, comma 7, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 19 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 25 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 26 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Comma 27 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 28 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 29 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Comma 30 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Comma 31 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Comma 45 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Comma 47 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>26 
    </strong> Comma 48 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>27 
    </strong> Comma 57 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>28 
    </strong> Comma 58 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>29 
    </strong> Parole aggiunte al comma 36 da art. 5, comma 87, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>30 
    </strong> Comma 41 bis aggiunto da art. 5, comma 8, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>31 
    </strong> Comma 44 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>32 
    </strong> Parole sostituite al comma 67 da art. 5, comma 78, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>33 
    </strong> Comma 95 abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 24/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>34 
    </strong> Comma 97 abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 24/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>35 
    </strong> Comma 96 abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 24/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>36 
    </strong> Comma 6 sostituito da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>37 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>38 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita  da art. 7, comma 69, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>39 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 36 da art. 7, comma 71, L. R. 3/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>40 
    </strong> Comma 10 bis aggiunto da art. 14, comma 12, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>41 
    </strong> Comma 66 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>42 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>43 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>44 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>45 
    </strong> Comma 9 sostituito da art. 5, comma 55, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>46 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 56, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>47 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 67 da art. 5, comma 42, L. R. 1/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>48 
    </strong> Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>49 
    </strong> Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 3, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>50 
    </strong> Comma 101 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>51 
    </strong> Comma 102 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>52 
    </strong> Comma 103 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>53 
    </strong> Comma 104 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>54 
    </strong> Comma 105 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>55 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 9 da art. 6, comma 161, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>56 
    </strong> Comma 78 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>57 
    </strong> Comma 79 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>58 
    </strong> Comma 80 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>59 
    </strong> Comma 81 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>60 
    </strong> Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).</p><p style="text-align: justify;"><strong>61 
    </strong> Parole soppresse al comma 5 da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>62 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita  da art. 6, comma 20, L. R. 24/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>63 
    </strong> Comma 112 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>64 
    </strong> Comma 113 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>65 
    </strong> Parole aggiunte al comma 11 da art. 6, comma 79, lettera a), L. R. 14/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>66 
    </strong> Parole sostituite al comma 53 da art. 6, comma 79, lettera b), L. R. 14/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>67 
    </strong> Parole soppresse al comma 11 da art. 303, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>68 
    </strong> Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 74, L. R. 27/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>69 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>70 
    </strong> Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>71 
    </strong> Comma 9 sostituito da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>72 
    </strong> Parole aggiunte al comma 9 da art. 18, comma 4, L. R. 11/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>73 
    </strong> Parole sostituite al comma 9 da art. 15, comma 1, L. R. 18/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>74 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 . Per effetto dell'abrogazione, le domande di riconoscimento di interesse regionale sono archiviate, come disposto dal comma 118 del citato art. 6 L.R. 23/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>75 
    </strong> Comma 4 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>76 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>77 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>78 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>79 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>80 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>81 
    </strong> Comma 10 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>82 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>83 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>84 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>85 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>86 
    </strong> Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>87 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>88 
    </strong> Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>89 
    </strong> Comma 49 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>90 
    </strong> Comma 50 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>91 
    </strong> Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>92 
    </strong> Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>93 
    </strong> Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>94 
    </strong> Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: justify;"><strong>95 
    </strong> Comma 73 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>96 
    </strong> Comma 74 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>97 
    </strong> Comma 75 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi volti alla realizzazione della TVtransfrontaliera)( Articolo omesso in quanto oggetto di rinvioda parte del Governo).</span></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi nei settori economici)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.<p><span style="">(4)</span><span style="">(12)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 6877 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   3   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 6550 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale  nella  seduta del 25 novembre 1998, è inserito il seguente articolo:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt; Art.  15 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi per investimenti immediatamente cantierabili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  ai  Consorzi  e  all'EZIT  contributi  in   conto capitale   per   opere   immediatamente   cantierabili    di realizzazione,  completamento, manutenzione straordinaria  o potenziamento  di infrastrutture industriali  e  di  servizi nelle  zone  medesime, ivi compreso l'eventuale costo  delle aree sulle quali le opere insistono.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I  criteri per la presentazione delle domande e  le modalità  di concessione dei contributi di cui al  comma  1 sono quelli previsti dall'articolo 15. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per  le  finalità  previste dall'articolo  15  bis della legge regionale 18  gennaio 1999,  n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella  seduta del 25 novembre 1998, come inserito  dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni  per l' anno 1999 a carico del capitolo  7942  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   All'articolo 14 della legge  regionale  18  gennaio 1999,  n. 3, approvata dal Consiglio  regionale nella seduta del 25  novembre  1998,  il  secondo  periodo del comma 2 è abrogato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Al  fine  di  favorire  lo sviluppo  operativo  dei Centri    di    innovazione   industriale    e   tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  ai gestori degli stessi contributi sulle spese di gestione  per non  più di tre anni, fino alla percentuale massima del  50 per  cento  di  dette spese, sostenute e  documentate  dalle scritture di bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   La  domanda  per  la  concessione  dei  contributi previsti  dal comma 9 è presentata alla Direzione regionale dell'industria. Il decreto di concessione del contributo  ne prevede   i   termini  e  le  modalità  di   erogazione   e rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   9   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  1.200  milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno  degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 7912 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Per  l'attuazione  degli interventi  regionali  nel settore  del  commercio e del turismo previsti dall'articolo 16,   comma   1,  della  legge  7  agosto  1997,   n.   266, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   concedere contributi  ad  imprese,  organismi  associati  e   soggetti pubblici,  secondo  un  programma  attuativo  regionale   da adottare in applicazione della deliberazione CIPE n.  100 del 5  agosto  1998 per la realizzazione di progetti  strategici finalizzati    alla   riqualificazione    delle    attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle  periferie e nelle aree rurali e montane.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Per  le  modalità  degli interventi  previsti  dal programma attuativo regionale trovano applicazione le  leggi regionali di settore ed il regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per   le  finalità  indicate  al  comma   12   è autorizzata  la spesa complessiva di lire 3.126 milioni  per l'anno  1999, suddivisa in ragione di lire 1.563 milioni,  a titolo  di cofinanziamento regionale, a carico del  capitolo 9313  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  e  di  lire  1.563 milioni, a titolo di  finanziamento statale,  a carico del capitolo 9314 del medesimo  stato  di previsione  della spesa, in corrispondenza all'assegnazione, di  pari  importo,  disposta dallo  Stato  per  le  medesime finalità,   iscritta  sul  capitolo  505  dello  stato   di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(26)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(27)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>17.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(28)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   L'Amministrazione   regionale   è  autorizzata  a concedere   contributi  pluriennali,  per  una  durata   non superiore  a  dieci anni, nella misura massima prevista  dal comma  23,  a  sollievo degli oneri, in  linea  capitale  ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di  Trieste  stipula per la ristrutturazione degli  immobili destinati a propria sede.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   contributi  pluriennali,  per  una  durata   non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 24,  a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi -  relativi  ai mutui che l'Ente Fiera di Pordenone  stipula per  le  finalità  previste  dall'articolo  9  della  legge regionale 27 novembre 1967, n.  26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25/1985, ed  in  particolare  per il completamento  del  comprensorio fieristico di Pordenone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi  dei commi 18 e 19. La domanda per la concessione  dei contributi  è  presentata  alla  Direzione  regionale   del commercio  e  del  turismo,  corredata  della  deliberazione esecutiva da cui risulti l'avvenuta stipulazione del mutuo e del relativo piano di ammortamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per  le  modalità  di determinazione  della  spesa ammissibile  e per quelle relative alla presentazione  delle domande,  nonché alla concessione, erogazione e revoca  dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al  capo  IV della legge regionale 26/1967 e successive modificazioni  ed integrazioni.  Per l'anno 1999 il termine  di  presentazione delle  domande  è  fissato in 120 giorni dalla  entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>     L'Amministrazione    regionale    è    altresì autorizzata  a  concedere garanzie  fideiussorie  sui  mutui contratti  ai  sensi dei commi 18 e 19.  La  concessione  di garanzia  è  disposta dalla Giunta regionale,  con  propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle  finanze.  La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera  esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione  del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità a presentare propria    idonea   garanzia   e   dell'atto   di   adesione dell'istituto mutuante. Gli eventuali oneri fanno carico  al capitolo  1541  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   18   è autorizzato  il  limite  d'impegno  decennale  di  lire  300 milioni  annui  a decorrere dall'anno 2000, con  l'onere  di lire  600  milioni relativo alle annualità autorizzate  per gli  anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9115 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni   1999-2001   e   l'onere  relativo   alle   annualità autorizzate  per  gli anni dal 2002 al  2009  a  carico  dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   19   è autorizzato  il  limite d'impegno decennale  di  lire  1.000 milioni  annui  a decorrere dall'anno 1999, con  l'onere  di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate  per gli  anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 9101  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo  alle annualità autorizzate per gli anni dal  2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.<p><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>26.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   25   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 7683 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>28.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(29)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>29.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(30)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>30.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(31)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>31.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(32)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>32.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(33)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>33.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span><span style="">(22)</span><span style="">(38)</span><span style="">(44)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(14)</span><span style="">(23)</span><span style="">(39)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>35.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(15)</span><span style="">(40)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>36.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(16)</span><span style="">(41)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>37.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(17)</span><span style="">(24)</span><span style="">(42)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>38.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(18)</span><span style="">(25)</span><span style="">(43)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   33   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 7650 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.<p><span style="">(19)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>40.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(20)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>41.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(21)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>42.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(34)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>43.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(35)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>44.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(36)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>45.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(37)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">46.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un contributo straordinario di lire  200  milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende regionali del settore pesca a causa delle mucillagini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">47.</span>   Il  contributo di cui al comma 46  è  concesso  a favore  delle  imprese  regionali  di  molluschicoltura   ed ittiocoltura in acque marine, fino al 50 per cento del danno subito  in  conseguenza dell'avversità di cui  al  medesimo comma  46. Al fine di ottenere il contributo, le imprese  di molluschicoltura  e  ittiocoltura  in  acque  marine  devono presentare alla Direzione regionale dell'industria,  per  il tramite  delle Associazioni di categoria, domanda  entro  30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della seguente documentazione:            <p style="text-align: justify;">a)    certificato  di  iscrizione  nel  Registro   delle imprese di pesca - V categoria;</p><p style="text-align: justify;">b)    le    concessioni    demaniali    marittime    per l'allevamento di specie marine;</p><p style="text-align: justify;">c)    certificato   di   iscrizione   alla   Camera   di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);</p><p style="text-align: justify;">d)    dichiarazione   sostitutiva    di   atto   notorio attestante  di  aver  esercitato  la  molluschicoltura   e/o ittiocoltura  marina;  l'ammontare  del  danno   subito   in conseguenza dell'evento per cui si chiede il contributo;  di non  aver  chiesto  ed usufruito, per lo stesso  titolo,  di altre   agevolazioni   pubbliche;  le  eventuali   coperture assicurative riferite al danno subito;</p><p style="text-align: justify;">e)    perizia  giurata da parte di un perito  esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la  CCIAA, o  certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto  ai sensi  dell'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n.  1639,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  attestante  la quantificazione del danno.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">48.</span>    Per   le  finalità  di  cui  al  comma   46   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 7820 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Anche le disposizioni dei commi da 9 a 11 e da 33 a 39 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come specificato con avviso della Direzione regionale degli affari comunitari pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Il comunicato relativo all' esame dei commi 9, 10, 11, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 22 dicembre 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Le disposizioni dei commi 15 e 46 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione Europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 25 della medesima L.R. 4/99 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 11, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Il comunicato relativo all' esame del comma 46 del presente articolo da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 23 febbraio 2000.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 6, comma 28, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 18 sostituito da art. 6, comma 202, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 26 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 18/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 18/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 33 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 34 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 35 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 36 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 37 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 38 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 39 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Comma 33 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Comma 34 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Comma 37 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Comma 38 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>26 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>27 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>28 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>29 
    </strong> Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>30 
    </strong> Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>31 
    </strong> Comma 30 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>32 
    </strong> Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>33 
    </strong> Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>34 
    </strong> Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>35 
    </strong> Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>36 
    </strong> Comma 44 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>37 
    </strong> Comma 45 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>38 
    </strong> Comma 33 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>39 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>40 
    </strong> Comma 35 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>41 
    </strong> Comma 36 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>42 
    </strong> Comma 37 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>43 
    </strong> Comma 38 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>44 
    </strong> Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento di interventi nelle zone terremotate)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Buia un contributo pluriennale, nella misura  massima di cui al comma 4, per un periodo  di  dieci anni,  a  copertura degli oneri - in linea  capitale  e  per interessi   -  del  mutuo  da  stipulare  per  il   recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi  in  aree  di pregevole interesse ambientale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La  Giunta  regionale con propria deliberazione  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze  determina  in   via preventiva  le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La  domanda  per la concessione dei  contributi  di cui  al  comma  1  è  presentata alla  Direzione  regionale dell'edilizia   e  dei  servizi  tecnici,  corredata   della deliberazione  con  cui il Comune dispone  l'assunzione  del mutuo   e  dell'atto  di  adesione  dell'istituto  mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso  necessario il ricorso all'indebitamento.  L'erogazione della  prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto   della  presentazione  del  contratto   di   mutuo definitivo,  dal  quale risulta il piano d'ammortamento,  in linea capitale e per interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzato  il  limite  d'impegno  decennale  di  lire  200 milioni  annui, a decorrere dall'anno 2000, con  l'onere  di lire  400  milioni relativo alle annualità autorizzate  per gli  anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3340 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal  2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento di lire 860 milioni  per  realizzare,  anche per  lotti  funzionali,  un intervento concernente l'acquisto, la ristrutturazione e  la riqualificazione   funzionale  di  un  edificio,   sito   in Tolmezzo, da destinare allo svolgimento di attività di tipo educativo   e   riabilitativo  per  soggetti  portatori   di handicap.  La  spesa  ammissibile a finanziamento  comprende anche   quella  per  gli  arredi  fissi  e  le  attrezzature necessari    ad   assicurare   una   adeguata    fruibilità all'edificio medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alla Parrocchia di San Daniele Profeta di  Cavazzo Carnico   un   finanziamento  di  lire   750   milioni   per l'esecuzione,  anche  per  lotti funzionali,  di  lavori  di restauro  e  ricomposizione della chiesa  di  Santo  Stefano protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in  Gemona del   Friuli  un  finanziamento  di  lire  500  milioni  per realizzare,  anche  per  lotti  funzionali,  le   opere   di adeguamento,   riqualificazione  e  completamento   tecnico- funzionale  dell'edificio  denominato  ex   casa   canonica, annesso  al  Duomo,  da adibire a Museo del  Duomo  e  delle chiese  di  Gemona.  La  spesa ammissibile  a  finanziamento comprende  anche  quella per le attrezzature  e  gli  arredi fissi  necessari ad assicurare un'adeguata fruibilità degli spazi museali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  Parrocchia di Tutti i  Santi  di  Lauco  un finanziamento  di  lire 200 milioni per l'esecuzione,  anche per  lotti  funzionali, di lavori di restauro e di  recupero statico e funzionale della chiesa di San Michele di Trava di Lauco,  nonché  dei lavori di ripristino  e  consolidamento della muratura di cinta e di sostegno della chiesa medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Le  domande  per la concessione dei  finanziamenti, corredate  di  un preventivo di spesa, sono presentate  alla Segreteria   generale   straordinaria   entro   90    giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Per  l'intervento  previsto  dal  comma  5  trovano applicazione,  in  quanto compatibili, le  disposizioni  del titolo  V della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  e successive  modificazioni ed integrazioni,  mentre  per  gli interventi   previsti  dai  commi  6,   7   e   8,   trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni relative  alle  opere di cui all'articolo 75,  terzo  comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   La  concessione  del  finanziamento  previsto  dal comma  7 è subordinata alla stipula di una convenzione  con il  Comune  di  Gemona del Friuli intesa  ad  assicurare  la destinazione   d'uso  dell'edificio  per  un   periodo   non inferiore a 20 anni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Per le finalità previste dai commi 5, 6,  7  e  8, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune nel  cui territorio l'intervento deve essere realizzato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 860 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9590 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   6   è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9591 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   7   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9592 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   Per   le  finalità  previste  dal  comma   8   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9593 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   alla  Provincia  di  Udine,  alla  quale   sarà trasferita  la  titolarità  dell'impianto  consortile    di depurazione   dell'Alto  Tagliamento  sito  in   comune   di Tolmezzo, un finanziamento straordinario nel limite  massimo di   lire  2.000  milioni  finalizzato  agli  interventi  di ottimizzazione  dell'impianto  nell'ottica  generale   della razionalizzazione   complessiva   del   servizio    e    del contenimento degli oneri gestionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Il  finanziamento di cui al comma 17 viene concesso ed  erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma  generale  delle iniziative.  Con  il  decreto  di concessione vengono stabilite le modalità e i termini della rendicontazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   17   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 2404 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per  le  finalità previste dagli articoli  9,  10, 11,  primo  comma, 12, primo e secondo comma,  e  33,  della legge  regionale 31 dicembre 1986, n.  64, nelle aree di cui all'articolo  9  della legge 11 novembre 1982,  n.   828,  è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 4149 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per  le  finalità previste dagli articoli  9,  10, 11,  primo  comma, 12, primo e secondo comma,  e  33,  della legge  regionale 64/1986, nelle aree di cui  all'articolo  9 della legge 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire   5.978.130.000,   suddivisa   in   ragione   di   lire 1.992.710.000  per ciascuno degli anni dal 1999  al  2001  a carico  del  capitolo 4149 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  In  deroga  al  disposto di  cui  all'articolo  22, primo comma, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 9.310   milioni  iscritta  sul  capitolo  dello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente  al capitolo  9620 &lt;&lt; Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo  sviluppo economico e sociale e la rinascita del  Friuli- Venezia   Giulia,  costituito  con  i  contributi   speciali pluriennali   assegnati  dallo  Stato &gt;&gt;   dello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del bilancio per l'anno 1999, non impegnata  al 31  dicembre  1998, costituisce economia di  bilancio.  Tale economia  è  quota vincolata dell'avanzo di amministrazione destinata,  nell'ambito del disposto di cui all'articolo  1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n.  58, alla copertura degli interventi di cui ai commi 13, 14,  15,  16, 19 e 20 e di cui all'articolo 20, comma 29.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Abolizione di tasse regionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    A  decorrere  dall'1 gennaio 1999 sono  abolite  le tasse    sulle   concessioni   regionali   previste    dalla legislazione regionale ad eccezione delle tasse  in  materia di caccia e di pesca, di cui, in particolare, all'articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1993, n.  29, all'articolo 31 della  legge regionale 17 luglio 1996, n.  24, ed alla legge regionale  9  giugno 1988, n.  43, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    A  decorrere  dalla  data di  cui  al  comma  1  è abrogata ogni disposizione di legge regionale relativa  alle tasse di concessione regionale abolite ed in particolare:            <p style="text-align: justify;">a)    la legge regionale 20 agosto 1971, n.  40;</p><p style="text-align: justify;">b)    l'articolo  10  della legge  regionale  16  gennaio 1978, n.  3;</p><p style="text-align: justify;">c)    l'articolo  7,  quinto  comma,  lettera  b),  della legge regionale 13 agosto 1981, n.  49;</p><p style="text-align: justify;">d)    l'articolo  11  della legge regionale  2  settembre 1981, n.  59;</p><p style="text-align: justify;">e)    l'articolo 6 e l'articolo 7, secondo  comma,  della legge regionale 20 dicembre 1982, n.  88;</p><p style="text-align: justify;">f)    l'articolo  3,  comma  quattordicesimo,  l'articolo 14,  comma  ottavo - come inserito dall'articolo 10,  quarto comma,  della  legge regionale 3 aprile  1985,  n.  16  -  e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1982, n.  90;</p><p style="text-align: justify;">g)    l'articolo 2 della legge regionale 11 giugno  1983, n. 47;</p><p style="text-align: justify;">h)    l'articolo 72 della legge regionale 4/1984;</p><p style="text-align: justify;">i)    all'articolo 3, comma 2, della legge  regionale  10 gennaio 1987, n.  2, la locuzione dalle parole &lt;&lt; e comporta &gt;&gt; alle  parole  &lt;&lt; relativa all'anno in corso &gt;&gt;, l'articolo  4, all'articolo  10,  comma 2, la locuzione  dalle  parole  &lt;&lt; e comporta &gt;&gt;  alle parole &lt;&lt; della presente legge &gt;&gt;, l'articolo 11,  l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 32 bis, commi terzo  e  decimo - come aggiunto dall'articolo 29, comma  1, della  legge  regionale 4 marzo 1988,  n.  9,  ed  integrato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale  18  aprile 1997, n.  16 - della legge regionale 2/1987;</p><p style="text-align: justify;">l)    l'articolo 190 della legge regionale 5/1994;</p><p style="text-align: justify;">m)    l'articolo  4  della  legge regionale  27  dicembre 1994, n.  21;</p><p style="text-align: justify;">n)    l'articolo  10  della  legge  regionale  28  agosto 1995, n.  34;</p><p style="text-align: justify;">o)    l'articolo  2, commi 2 e 3, della  legge  regionale 26 agosto 1996, n.  33;</p><p style="text-align: justify;">p)    l'articolo  6,  commi 3 e 7, l'articolo  12,  comma 15,  l'articolo  17,  comma  2,  l'articolo  21,  comma  13, l'articolo  27, comma 5, l'articolo 32, comma 10, l'articolo 49  e  l'allegata  tabella &lt;&lt; G &gt;&gt; della  legge  regionale  18 aprile 1997, n.  17.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Sono  abrogate tutte le disposizioni regionali  che subordinano  il rilascio ovvero il rinnovo di  provvedimenti autorizzatori  o  equipollenti al  versamento  di  tasse  di concessione  regionale o comunale salvo quanto disposto  dal comma 1 in materia di caccia e di pesca.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>     L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a rimborsare  le  somme versate in conto entrate  al  bilancio regionale  a  titolo di tassa di concessione  regionale  per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per il rimborso delle somme di cui al comma  4  gli interessati   devono  presentare  istanza   alla   Direzione regionale  competente, entro sessanta giorni dalla  data  di pubblicazione della presente legge sul Bollettino  Ufficiale della Regione, corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>     Per   le  finalità  previste  dal  comma   4   è autorizzata  per l'anno 1999 la spesa di lire 50  milioni  a carico di ciascuno dei capitoli 5000, 7522, 9380 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Dopo  il  comma  9  dell'articolo  19  della  legge regionale 3/1998, è inserito il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 9  bis.  I  rimborsi di cui al comma 8 possono  essere disposti anche a titolo di acconto, in relazione alle  spese sostenute al netto delle entrate acquisite, risultanti al 30 giugno dell'anno cui si riferisce il rimborso, su domanda da presentare  entro il successivo mese di settembre  corredata di  apposito  rendiconto  approvato  dall'organo  collegiale competente e controfirmato dal Collegio sindacale. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alle Amministrazioni provinciali di  Udine  e  di Gorizia     contributi     annui    costanti     ventennali, rispettivamente nella misura di lire 103 milioni e  di  lire 149 milioni, per la definizione dei procedimenti avviati per la  concessione  a loro favore dei benefici  previsti  dalla legge  29  ottobre 1987, n.  440, e dalla legge regionale  2 maggio  1988,  n.  25,  e non conclusi per  il  sopravvenuto decentramento  di funzioni agli Enti locali ai  sensi  della legge  regionale  10/1988.  Trova applicazione  il  disposto dell'articolo  66,  comma 3 decies,  della  legge  regionale 10/1988, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale  1/1993, e dell'articolo 14 della legge  regionale 3/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per   le   finalità   previste   dal   comma   2, relativamente  ai  contributi annui  costanti  da  concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è  autorizzato  a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale  di lire  103  milioni con l'onere di lire 309 milioni  relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001  a carico  del  capitolo 3726 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio  per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal  2002  al  2018 a carico dei corrispondenti capitoli  di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per   le   finalità   previste   dal   comma   2, relativamente  ai  contributi annui  costanti  da  concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale  di lire   149   milioni  con  l'onere  di  lire  447   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1999  al  2001,  a carico del capitolo 3727 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere  relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le  provvidenze di cui all'articolo  9,  comma  12, della  legge  regionale  14/1998  sono  estese  agli  eventi alluvionali  dei  giorni  5, 6 e 7  ottobre  1998  a  valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito con il seguente: &lt;&lt;Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse calcolato al tasso legale su base annua.&gt;&gt;.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    La   disposizione   di   cui   al   decimo   comma dell'articolo   70  della  legge  regionale  75/1982,   come sostituito   dal  comma  6,  si  applica  ai  contratti   di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>    Nelle   more   della   nomina   del   commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999,  n.  2,  approvata  dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo  stanziamento del capitolo 1483 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e  del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  In  considerazione  delle  finalità  previste  dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  della Federazione russa per la  cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il  10  febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della &lt;&lt; formazione e addestramento  manageriale con particolare  attenzione  alle imprese   miste   ed   alle  piccole  e   medie   imprese &gt;&gt;, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  al Centro  di  Servizi  e  Documentazione per  la  Cooperazione Economica   Internazionale   -   Informest   un   contributo straordinario  per  l'attuazione  del  progetto   denominato &lt;&lt; Manager  russi  nel Nord Est italiano &gt;&gt;, cofinanziato  dal Ministero degli affari esteri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   11   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo  747 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Al  fine  di promuovere e valorizzare l'immagine  e la  conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale  è autorizzata  ad intervenire a favore delle squadre  sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   15   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9201 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   L'Amministrazione   regionale   è  autorizzata  a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed  il  recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti  il  Comune  può  provvedere  attraverso  apposita società   di  capitali  dallo  stesso  partecipata,   anche mediante  conferimento  dei beni acquisiti  ai  sensi  degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono determinate  in  via  preventiva le condizioni  relative  al mutuo da stipulare ai sensi del comma 17. La domanda per  la concessione   del  contributo  è  presentata  al   Servizio regionale  delle attività ricreative e sportive,  corredata della   deliberazione con  cui  il  Comune  di  Campoformido dispone  l'assunzione  del  mutuo  e  dell'atto  di adesione dell' Istituto   mutuante,   nonché  dei   progetti   degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione  del  contributo ne  determina  le modalità di erogazione e rendicontazione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   17   è autorizzato  il  limite  d'impegno  decennale  di  lire  400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire  800 milioni  relativo alle annualità autorizzate per  gli  anni 2000  e  2001  a  carico del capitolo 6135  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli  anni  dal  2002  al  2009 a carico  dei  corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  &lt;&lt; Società Ginnastica  Triestina &gt;&gt;  e  alla &lt;&lt; Società    Ginnastica   Goriziana &gt;&gt;    una    sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare  al perseguimento delle finalità istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Le  sovvenzioni straordinarie di cui  al  comma  20 sono erogate in via anticipata ed in unica soluzione. Per la rendicontazione   trovano   applicazione   le   disposizioni semplificative  di cui all'articolo 7 della legge  regionale 23/1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Per  le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 600 milioni per  l'anno  1999 suddivisi  in  ragione  di  lire 300  milioni  a  carico  di ciascuno  dei  capitoli  6111 e rispettivamente  6112  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>  Al  fine di dotarsi di strumenti operativi  evoluti in  grado  di soddisfare le esigenze connesse alle  continue innovazioni      tecnologiche     nel     settore      delle telecomunicazioni, nonché di abbattere  i  costi  correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature  di telefonia    mobile,    l'Amministrazione    regionale    è autorizzata,  a fronte di un programma globale  di  gestione delle   telecomunicazioni  con  applicazione   delle   nuove possibilità  offerte, ad affidare a soggetti  specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento  e di gestione della telefonia della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Al  fine  di  razionalizzare i  propri  servizi  di trasporto  anche  in  funzione del  contenimento  dei  costi relativi   e   di  assicurare  l'adeguata  funzionalità   e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione  regionale  è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi  23 e  24  fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e  1465 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  L'importo  di  lire  2.777.390.887  finanziato  con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto  legge 1 aprile 1995, n.  98, convertito dalla legge 30  maggio  1995, n.  204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo,  è destinato  a  copertura di spese relative  a  interventi  di investimento  nel settore della viabilità e dei  trasporti. La  corrispondente  quota  di lire 2.777.390.887  del  saldo finanziario  presunto  iscritto  nell'entrata  del  bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  costituisce quota vincolata destinata  alla  copertura degli  stanziamenti iscritti per l'anno  1999  sui  capitoli 3678,  3709  e,  limitatamente  all'importo  di  lire  1.000 milioni,  sul capitolo 4019 dello stato di previsione  della spesa dei bilanci citati. È confermata l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997,  a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello  stato  di previsione   della   spesa  dei  predetti   bilanci,   anche relativamente alla quota che rimane a integrale  carico  del bilancio   regionale   in  relazione   alla   corrispondente riduzione  dell'assegnazione statale iscritta  sul  capitolo 467  dello  stato  di  previsione dell'entrata  dei  bilanci medesimi.  In  relazione  alla  riduzione  dell'assegnazione statale  prevista,  lo stanziamento del capitolo  467  dello stato  di  previsione dell'entrata del bilancio  pluriennale per  gli  anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno  1999  è ridotto  di  complessive  lire  2.830.304.477  suddivise  in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.</p><p style="text-align: justify;"><strong>27.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>  All'articolo  32,  comma 5, della  legge  regionale 1/1993, le parole &lt;&lt; studenti della Scuola in Amministrazione e   Controllo  Aziendale &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle   parole &lt;&lt; studenti   del  Diploma  Universitario   in   Economia   e Amministrazione delle imprese &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  La  Regione  è autorizzata ad assumere  a  proprio carico  gli  oneri  relativi  al  pagamento  delle  sanzioni tributarie in relazione alle quali sia chiamata a rispondere in  solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472, e successive modificazioni  ed integrazioni, salvo il diritto di regresso, in caso di  dolo o  colpa  grave, nei confronti dell'autore della  violazione tributaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>  Il  disposto di cui al comma 29 trova  applicazione nei  confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale  e di quanti si trovino con la stessa in  rapporto di  servizio  onorario, in riferimento  alle  violazioni  da questi  commesse nello svolgimento delle proprie funzioni  e nei limiti delle proprie attribuzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  29  e  30  si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo  199 della  legge  regionale 7/1988, come  da  ultimo  modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14  gennaio 1998,  n.  1,  i  quali  provvederanno  al  pagamento  delle eventuali   sanzioni  con  fondi  a  carico  dei  rispettivi bilanci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>  La Regione e gli Enti regionali di cui al comma  31 sono   autorizzati  a  sostenere  gli  oneri   relativi   ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili  esborsi relativi  alle  fattispecie contemplate al  comma  29  ed  a prevedere  idonee  forme  di  assicurazione  a  favore   dei soggetti di cui al comma 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>  Per  le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al   2001,  a  carico  del  capitolo  1488  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span>  Sono  abrogati il titolo II e il titolo  III  della legge regionale 68/1982.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>  All'articolo  84, comma 16, della  legge  regionale 13/1998,  la  locuzione  &lt;&lt; esercizio finanziario  1999 &gt;&gt;  è sostituita con la locuzione &lt;&lt; esercizio finanziario 2000 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della  legge regionale  10/1982, i capitoli 153, 569,  579  e  1462  sono inseriti nell'elenco n.  1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><strong>37.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   37   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo  590 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span>  Per  la straordinaria manutenzione della viabilità forestale   esistente,   l'Amministrazione   regionale    è autorizzata  a  concedere alle Comunità  montane  ai  sensi dell'articolo   53   della  legge   regionale   10/1988   un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   39   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo  985  dello stato  di  previsione  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span>  È  abrogato l'articolo 6 della legge regionale  16 gennaio 1973, n.  3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">42.</span>  In  relazione al disposto di cui  al  comma  41  è revocato,  a  carico  del  capitolo  7682  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300  milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno  degli anni  1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le  relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo  è altresì eliminato dall'elenco n.  1 allegato al bilancio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 17 da art. 16, comma 20, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 17 sostituito da art. 5, comma 79, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 18 da art. 5, comma 80, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 37 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per l'unificazione degli uffici del Catasto edel Tavolare)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a finanziare  gli interventi necessari all'unificazione  degli uffici del Catasto e del Tavolare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per   le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 1508 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Direttive alla Friulia SpA)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione  regionale   è  autorizzata  ad impartire  direttive  alla  Finanziaria  regionale   Friuli- Venezia Giulia SpA per l'istituzione di uno sportello  unico a  servizio  delle imprese al fine di favorire l'accesso  ai finanziamenti ed agli incentivi regionali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forzedell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere, nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 1/2005</p></p></p></body></html>