Legge regionale 15 febbraio 1999 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 3

(Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari esemplificazionedell'attività amministrativa)

1. L'articolo 13 ter della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 14, comma 49, della legge regionale 3/1998, è sostituito dal seguente:

<< Art. 13 ter

(Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi eprogetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)

1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

3. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.

6. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.

7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

8. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.

9. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione. >>.

2. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, predispone la proposta di deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

3. La programmazione regionale assume come proprio il criterio del massimo utilizzo delle risorse comunitarie. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari, ciascuna Direzione regionale operativa è tenuta ad individuare, nell'ambito del quadro programmatico degli interventi regionali di propria competenza, quelli che rivestono le caratteristiche di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e a darne comunicazione alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nonché a darne attuazione secondo i criteri e le modalità previste dai pertinenti regolamenti comunitari.

4. La Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nella redazione delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali, tiene prioritariamente conto degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, nonché degli interventi di cui al comma 3. Le proposte di programma sono redatte nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

5. Al fine di rispondere a criteri di sollecita attuabilità dei programmi e dei progetti approvati dalla Unione europea e dallo Stato, le relative proposte indicano il soggetto attuatore, ovvero le strutture regionali responsabili dell'attuazione ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa, le disposizioni di settore nell'ambito delle quali gli interventi sono attuati, qualora rientranti nella legislazione vigente, le categorie dei beneficiari, le modalità e i criteri di massima per l'attuazione degli interventi.

6. Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie.

(2)

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

(3)

7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.

(1)

7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.

(4)

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/1999

Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 26/2001

Comma 7 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 26/2001

Comma 7 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 26/2001