﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 febbraio 1999

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Dopo  il  comma  9  dell'articolo  19  della  legge regionale 3/1998, è inserito il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 9  bis.  I  rimborsi di cui al comma 8 possono  essere disposti anche a titolo di acconto, in relazione alle  spese sostenute al netto delle entrate acquisite, risultanti al 30 giugno dell'anno cui si riferisce il rimborso, su domanda da presentare  entro il successivo mese di settembre  corredata di  apposito  rendiconto  approvato  dall'organo  collegiale competente e controfirmato dal Collegio sindacale. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alle Amministrazioni provinciali di  Udine  e  di Gorizia     contributi     annui    costanti     ventennali, rispettivamente nella misura di lire 103 milioni e  di  lire 149 milioni, per la definizione dei procedimenti avviati per la  concessione  a loro favore dei benefici  previsti  dalla legge  29  ottobre 1987, n.  440, e dalla legge regionale  2 maggio  1988,  n.  25,  e non conclusi per  il  sopravvenuto decentramento  di funzioni agli Enti locali ai  sensi  della legge  regionale  10/1988.  Trova applicazione  il  disposto dell'articolo  66,  comma 3 decies,  della  legge  regionale 10/1988, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale  1/1993, e dell'articolo 14 della legge  regionale 3/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per   le   finalità   previste   dal   comma   2, relativamente  ai  contributi annui  costanti  da  concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è  autorizzato  a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale  di lire  103  milioni con l'onere di lire 309 milioni  relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001  a carico  del  capitolo 3726 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio  per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal  2002  al  2018 a carico dei corrispondenti capitoli  di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Per   le   finalità   previste   dal   comma   2, relativamente  ai  contributi annui  costanti  da  concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale  di lire   149   milioni  con  l'onere  di  lire  447   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1999  al  2001,  a carico del capitolo 3727 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere  relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le  provvidenze di cui all'articolo  9,  comma  12, della  legge  regionale  14/1998  sono  estese  agli  eventi alluvionali  dei  giorni  5, 6 e 7  ottobre  1998  a  valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito con il seguente: &lt;&lt;Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse calcolato al tasso legale su base annua.&gt;&gt;.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    La   disposizione   di   cui   al   decimo   comma dell'articolo   70  della  legge  regionale  75/1982,   come sostituito   dal  comma  6,  si  applica  ai  contratti   di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>    Nelle   more   della   nomina   del   commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999,  n.  2,  approvata  dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo  stanziamento del capitolo 1483 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e  del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  In  considerazione  delle  finalità  previste  dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  della Federazione russa per la  cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il  10  febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della &lt;&lt; formazione e addestramento  manageriale con particolare  attenzione  alle imprese   miste   ed   alle  piccole  e   medie   imprese &gt;&gt;, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  al Centro  di  Servizi  e  Documentazione per  la  Cooperazione Economica   Internazionale   -   Informest   un   contributo straordinario  per  l'attuazione  del  progetto   denominato &lt;&lt; Manager  russi  nel Nord Est italiano &gt;&gt;, cofinanziato  dal Ministero degli affari esteri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   11   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo  747 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Al  fine  di promuovere e valorizzare l'immagine  e la  conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale  è autorizzata  ad intervenire a favore delle squadre  sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   15   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9201 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>   L'Amministrazione   regionale   è  autorizzata  a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed  il  recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti  il  Comune  può  provvedere  attraverso  apposita società   di  capitali  dallo  stesso  partecipata,   anche mediante  conferimento  dei beni acquisiti  ai  sensi  degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono determinate  in  via  preventiva le condizioni  relative  al mutuo da stipulare ai sensi del comma 17. La domanda per  la concessione   del  contributo  è  presentata  al   Servizio regionale  delle attività ricreative e sportive,  corredata della   deliberazione con  cui  il  Comune  di  Campoformido dispone  l'assunzione  del  mutuo  e  dell'atto  di adesione dell' Istituto   mutuante,   nonché  dei   progetti   degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione  del  contributo ne  determina  le modalità di erogazione e rendicontazione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   17   è autorizzato  il  limite  d'impegno  decennale  di  lire  400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire  800 milioni  relativo alle annualità autorizzate per  gli  anni 2000  e  2001  a  carico del capitolo 6135  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli  anni  dal  2002  al  2009 a carico  dei  corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  &lt;&lt; Società Ginnastica  Triestina &gt;&gt;  e  alla &lt;&lt; Società    Ginnastica   Goriziana &gt;&gt;    una    sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare  al perseguimento delle finalità istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Le  sovvenzioni straordinarie di cui  al  comma  20 sono erogate in via anticipata ed in unica soluzione. Per la rendicontazione   trovano   applicazione   le   disposizioni semplificative  di cui all'articolo 7 della legge  regionale 23/1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Per  le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 600 milioni per  l'anno  1999 suddivisi  in  ragione  di  lire 300  milioni  a  carico  di ciascuno  dei  capitoli  6111 e rispettivamente  6112  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>  Al  fine di dotarsi di strumenti operativi  evoluti in  grado  di soddisfare le esigenze connesse alle  continue innovazioni      tecnologiche     nel     settore      delle telecomunicazioni, nonché di abbattere  i  costi  correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature  di telefonia    mobile,    l'Amministrazione    regionale    è autorizzata,  a fronte di un programma globale  di  gestione delle   telecomunicazioni  con  applicazione   delle   nuove possibilità  offerte, ad affidare a soggetti  specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento  e di gestione della telefonia della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>  Al  fine  di  razionalizzare i  propri  servizi  di trasporto  anche  in  funzione del  contenimento  dei  costi relativi   e   di  assicurare  l'adeguata  funzionalità   e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione  regionale  è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi  23 e  24  fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e  1465 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  L'importo  di  lire  2.777.390.887  finanziato  con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto  legge 1 aprile 1995, n.  98, convertito dalla legge 30  maggio  1995, n.  204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo,  è destinato  a  copertura di spese relative  a  interventi  di investimento  nel settore della viabilità e dei  trasporti. La  corrispondente  quota  di lire 2.777.390.887  del  saldo finanziario  presunto  iscritto  nell'entrata  del  bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  costituisce quota vincolata destinata  alla  copertura degli  stanziamenti iscritti per l'anno  1999  sui  capitoli 3678,  3709  e,  limitatamente  all'importo  di  lire  1.000 milioni,  sul capitolo 4019 dello stato di previsione  della spesa dei bilanci citati. È confermata l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997,  a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello  stato  di previsione   della   spesa  dei  predetti   bilanci,   anche relativamente alla quota che rimane a integrale  carico  del bilancio   regionale   in  relazione   alla   corrispondente riduzione  dell'assegnazione statale iscritta  sul  capitolo 467  dello  stato  di  previsione dell'entrata  dei  bilanci medesimi.  In  relazione  alla  riduzione  dell'assegnazione statale  prevista,  lo stanziamento del capitolo  467  dello stato  di  previsione dell'entrata del bilancio  pluriennale per  gli  anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno  1999  è ridotto  di  complessive  lire  2.830.304.477  suddivise  in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.</p><p style="text-align: justify;"><strong>27.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>  All'articolo  32,  comma 5, della  legge  regionale 1/1993, le parole &lt;&lt; studenti della Scuola in Amministrazione e   Controllo  Aziendale &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle   parole &lt;&lt; studenti   del  Diploma  Universitario   in   Economia   e Amministrazione delle imprese &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  La  Regione  è autorizzata ad assumere  a  proprio carico  gli  oneri  relativi  al  pagamento  delle  sanzioni tributarie in relazione alle quali sia chiamata a rispondere in  solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472, e successive modificazioni  ed integrazioni, salvo il diritto di regresso, in caso di  dolo o  colpa  grave, nei confronti dell'autore della  violazione tributaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>  Il  disposto di cui al comma 29 trova  applicazione nei  confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale  e di quanti si trovino con la stessa in  rapporto di  servizio  onorario, in riferimento  alle  violazioni  da questi  commesse nello svolgimento delle proprie funzioni  e nei limiti delle proprie attribuzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  29  e  30  si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo  199 della  legge  regionale 7/1988, come  da  ultimo  modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14  gennaio 1998,  n.  1,  i  quali  provvederanno  al  pagamento  delle eventuali   sanzioni  con  fondi  a  carico  dei  rispettivi bilanci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>  La Regione e gli Enti regionali di cui al comma  31 sono   autorizzati  a  sostenere  gli  oneri   relativi   ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili  esborsi relativi  alle  fattispecie contemplate al  comma  29  ed  a prevedere  idonee  forme  di  assicurazione  a  favore   dei soggetti di cui al comma 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>  Per  le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al   2001,  a  carico  del  capitolo  1488  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span>  Sono  abrogati il titolo II e il titolo  III  della legge regionale 68/1982.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>  All'articolo  84, comma 16, della  legge  regionale 13/1998,  la  locuzione  &lt;&lt; esercizio finanziario  1999 &gt;&gt;  è sostituita con la locuzione &lt;&lt; esercizio finanziario 2000 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della  legge regionale  10/1982, i capitoli 153, 569,  579  e  1462  sono inseriti nell'elenco n.  1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><strong>37.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   37   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo  590 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span>  Per  la straordinaria manutenzione della viabilità forestale   esistente,   l'Amministrazione   regionale    è autorizzata  a  concedere alle Comunità  montane  ai  sensi dell'articolo   53   della  legge   regionale   10/1988   un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   39   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo  985  dello stato  di  previsione  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span>  È  abrogato l'articolo 6 della legge regionale  16 gennaio 1973, n.  3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">42.</span>  In  relazione al disposto di cui  al  comma  41  è revocato,  a  carico  del  capitolo  7682  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300  milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno  degli anni  1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le  relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo  è altresì eliminato dall'elenco n.  1 allegato al bilancio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 17 da art. 16, comma 20, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 17 sostituito da art. 5, comma 79, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 18 da art. 5, comma 80, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 37 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.</p></p></body></html>