﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 febbraio 1999

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti agli Enti locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  Regione concorre al finanziamento  dei  bilanci degli  Enti  locali mediante devoluzione delle  quote  fisse delle  compartecipazioni, indicate al comma 3,  ai  proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Sono  altresì  destinati  al  finanziamento  degli Enti  locali parte degli introiti derivanti dai proventi  di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n.  47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  l'anno  1999 le quote delle  compartecipazioni sono come di seguito determinate:            <p style="text-align: justify;">a)    due   decimi   delle  quote  di  compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale  della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1   della   legge  6  agosto  1984,  n.  457,  e  modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p><p style="text-align: justify;">b)   due  decimi  della compartecipazione  regionale  al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui  all'articolo  49 dello Statuto speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge  457/1984, e modificato dall'articolo  1,  comma  146, della legge 662/1996;</p><p style="text-align: justify;">c)   due  decimi  della compartecipazione  regionale  al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia,   come  sostituito  dall'articolo  1   della   legge 457/1984,  e  modificato dall'articolo 1, comma  146,  della legge 662/1996.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   La devoluzione delle quote di compartecipazione  di cui  al  comma  3,  il  cui ammontare  per  l'anno  1999  è determinato in lire 670.800 milioni, della parte di introiti di  cui  al  comma  2,  il cui ammontare  per  l'anno  1999, relativamente  agli  introiti  relativi  all'anno  1998,  è stimato in lire 5.400 milioni, nonché l'ulteriore quota  di lire 8.000 milioni, è disposta a titolo di:            <p style="text-align: justify;">a)   assegnazione  di  fondi ai sensi  dell'articolo  9, comma  2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  9,  in attuazione  dell'articolo 4, primo comma, n.  1 bis),  dello Statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia,  come modificato  dall'articolo 5 della  legge  costituzionale  23 settembre 1993, n.  2;</p><p style="text-align: justify;">b)   assegnazione  di fondi in attuazione  dell'articolo 54  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia  e  per  le finalità della legge regionale  9  marzo 1988,  n.  10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;</p><p style="text-align: justify;">c)   assegnazione  di fondi a titolo di  concorso  negli oneri  derivanti  dall'istituzione del  comparto  unico  del pubblico  impiego  regionale  e  locale  del  Friuli-Venezia Giulia  di  cui  all'articolo 127 della  legge  regionale  9 novembre 1998, n.  13.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le  assegnazioni di cui al comma 4 sono  attribuite agli  Enti  locali per l'esercizio delle funzioni proprie  o delegate  ai  sensi della normativa vigente e, relativamente alle  Comunità montane e collinare del Friuli, in  rapporto alle  funzioni  loro  delegate  dai  Comuni  ed  anche   per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1999:            <p style="text-align: justify;">a)  alle Province lire 123.695.088.850;</p><p style="text-align: justify;">b)  ai Comuni lire 547.423.165.250;</p><p style="text-align: justify;">c)   alle Comunità montane lire 12.029.451.140, di  cui lire 5.029.451.140 accantonate per il loro riordino;</p><p style="text-align: justify;">d)    alla   Comunità   collinare   del   Friuli   lire 1.052.294.760,  limitatamente  all'assegnazione  di  cui  al comma 4, lettera b).</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le  assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del  comma 5, lettera a), sono determinate in misura pari  a quelle  trasferite  alle stesse per l'anno  1998,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge  regionale 12 febbraio 1998, n.  3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi  del comma 5, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:            <p style="text-align: justify;">a)   un  fondo pari a lire 544.423.165.250 da  ripartire con i criteri di cui ai commi da 8 a 15;</p><p style="text-align: justify;">b)   un  fondo pari a lire 3.000 milioni, per far fronte a  situazioni particolari, con priorità per le esigenze dei Comuni  di  cui  all'articolo 31, comma 3,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448; le finalità e i  criteri  per  la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta  regionale,  da adottarsi ai sensi  dell'articolo  6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Ai  fini  dell'attribuzione delle  assegnazioni  ai Comuni,  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  essi  sono suddivisi nelle seguenti categorie:            <p style="text-align: justify;">a)    Comuni capoluogo di provincia;</p><p style="text-align: justify;">b)    Comuni  con  popolazione  superiore  a  cinquemila abitanti;</p><p style="text-align: justify;">c)    Comuni,   il   cui  territorio   è   classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;</p><p style="text-align: justify;">d)    Comuni,   il   cui  territorio   è   classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a mille abitanti;</p><p style="text-align: justify;">e)    Comuni,  il  cui  territorio  non  è classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Una quota del fondo di cui al comma 7, lettera  a), pari  a  lire  520.901.908.800,  è  attribuita  a  ciascuna categoria  di Comuni con un'incidenza percentuale  uguale  a quella  calcolata sulle risorse assegnate  per  il  1998  ai Comuni  con riferimento alle attribuzioni dei Comuni  stessi alle categorie di appartenenza per il 1999 come previste dal comma 8.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Nell'ambito  delle quote determinate  per  ciascuna categoria di Comuni ai sensi del comma 9, la quota  di  lire 520.901.908.800 del fondo di cui al comma 7, lettera a),  è assegnata ai Comuni secondo i seguenti criteri:            <p style="text-align: justify;">a)   per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90  per cento  in  ragione della popolazione, per l'1 per  cento  in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione  della popolazione  la  cui età sia inferiore a quattordici  anni, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai  fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">b)    per   i   Comuni  con  popolazione   superiore   a cinquemila  abitanti, per l'85 per cento  in  ragione  della popolazione,  per il 6 per cento in ragione del  territorio, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia  inferiore  a quattordici anni, per il 2  per  cento  in ragione  della  popolazione la  cui  età  sia  superiore  a sessantacinque  anni,  e  per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">c)   per  i  Comuni, il cui territorio  è  classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per  cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in  ragione  del territorio, per il 2 per cento  in  ragione della  popolazione la cui età sia inferiore  a  quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età  sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini   dell'imposta  personale  sui  redditi  delle  persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">d)   per  i  Comuni, il cui territorio  è  classificato interamente montano, con popolazione inferiore,  o  pari,  a mille  abitanti,  per  il  65 per  cento  in  ragione  della popolazione, per il 26 per cento in ragione del  territorio, per  il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia  inferiore  a quattordici anni, per il 2  per  cento  in ragione  della  popolazione la  cui  età  sia  superiore  a sessantacinque  anni,  e  per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;</p><p style="text-align: justify;">e)    per   i   Comuni,   il  cui  territorio   non   è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della  popolazione,  per  il 6  per  cento  in  ragione  del territorio,  per il 2 per cento in ragione della popolazione la  cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2  per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a  sessantacinque anni, e per il restante  5  per  cento  in ragione   del   reddito  imponibile,  dichiarato   ai   fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per  il  calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai  fini  dell'imposta personale sui redditi  delle  persone fisiche,  si  fa  riferimento agli ultimi dati  disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  L'incremento  delle  assegnazioni  determinate   ai sensi  dei commi da 8 a 11 non può superare il 15 per cento dell'assegnazione  attribuita a ciascun  Comune  per  l'anno 1998  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b),  della legge   regionale  3/1998  e  dell'articolo  7  della  legge regionale 10 novembre 1998, n.  14.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Al  fine di assicurare a ciascun Comune  almeno  la stessa  assegnazione ad esso attribuita per l'anno 1998,  ai sensi  dell'articolo  1, comma 3, lettera  b),  della  legge regionale  3/1998  e dell'articolo 7 della  legge  regionale 14/1998,  è  utilizzata una quota del  fondo  previsto  dal comma 7, lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Qualora l'entità del fondo previsto dal  comma  7, lettera  a),  non  sia sufficiente ad attribuire  a  ciascun Comune l'assegnazione calcolata ai sensi dei commi 10 e  13, la  quota  dell'assegnazione eccedente  l'assegnazione  loro attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1,  comma 3,  lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7    della    legge    regionale   14/1998,    è    ridotta proporzionalmente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  La  somma eventualmente residua del fondo  previsto dal   comma   7,  lettera  a),  dopo  l'attribuzione   delle assegnazioni  determinate ai sensi di  quanto  previsto  dai commi  10 e 13, è distribuita fra tutti i Comuni secondo  i criteri stabiliti dal comma 10.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span>  Per  i  Comuni, la cui popolazione sia inferiore  a 15.000  abitanti,  le somme trasferite ai  sensi  dei  commi precedenti  sono erogate in due rate, di cui la prima  entro il  mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno.  Per gli  altri  Enti locali l'erogazione è disposta in  quattro rate,   di   cui   l'ultima  entro  il  mese  di   novembre. L'erogazione  dell'ultima  rata delle  somme  trasferite  ai sensi  dei  commi  precedenti  è  subordinata  all'avvenuta comunicazione  da  parte  degli enti  interessati  dei  dati richiesti,   con   apposita   deliberazione   della   Giunta regionale,   per   l'aggiornamento  o  la  definizione   dei parametri necessari alla definizione dei criteri di  riparto delle somme da trasferire agli Enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Per  i  Comuni con popolazione inferiore a  tremila abitanti,  i  trasferimenti determinati ai sensi  dei  commi precedenti:            <p style="text-align: justify;">a)    sono  decurtati  del  10  per  cento  in  sede  di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni  e i  servizi  indicati  nell'allegato A alla  legge  regionale 3/1998,  attraverso convenzioni con altri Comuni,  ai  sensi dell'articolo  24  della  legge 8 giugno  1990,  n.  142,  o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i  servizi  sono  svolti  in modo  continuativo  qualora  le relative  convenzioni risultino operanti prima del 31  marzo di ciascun anno;</p><p style="text-align: justify;">b)   sono  incrementati del 20 per cento per quelli  che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della  legge  142/1990,  a partire  dall'anno  successivo  a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>   Le   assegnazioni  alle  Comunità  montane   sono attribuite nella stessa misura delle assegnazioni attribuite a  ciascuna  di  esse  ai sensi dell'articolo  1,  comma  3, lettera c), della legge regionale 3/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  L'utilizzazione  delle somme trasferite  agli  Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in  sede  d'esame  del conto consuntivo di ciascun  ente  da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per  le  finalità previste dai  commi  4  e  5  è autorizzata la spesa di lire 684.200 milioni per l'anno 1999 a  carico del capitolo 1610 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per  le finalità previste dal comma 4 è assegnato a  favore  delle  Province, per l'esercizio  delle  funzioni proprie  o  delegate  ai sensi della normativa  vigente,  un limite  di impegno decennale di lire 4.000 milioni  annui  a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo  alle  annualità autorizzate dal 1999  al  2001  a carico  del  capitolo 1620 dello stato di  previsione  della spesa  per il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del  bilancio  per  l'anno  1999  e  l'onere  relativo  alle annualità  autorizzate  dal  2002  al  2008  a  carico  dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Il  limite  di  impegno  di  cui  al  comma  21  è assegnato per due terzi in ragione della popolazione  e  per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span>  La  quota non impegnata del limite di  impegno  per l'anno  1998,  autorizzato  a  favore  delle  Province   con l'articolo  1,  comma 7, lettera b), della  legge  regionale 3/1998,  per  le finalità di cui ai commi  1,  2  e  3  del medesimo  articolo 1 della legge regionale 3/1998  a  carico del  capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per l'anno 1999, è attribuita alle stesse per due terzi  in ragione  della  popolazione e per un terzo  in  ragione  del territorio.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">24.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a promuovere  interventi per la realizzazione  di  servizi  di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie  di scala  nell'ambito di uno sviluppo armonico  del  territorio regionale,  assegnando  priorità per  quelle  realizzazioni già   comprese   in  piani  o  programmi  approvati   dalle Amministrazioni  proponenti,  mediante  la  concessione   di finanziamenti a Province e/o altri Enti locali associati che presentino   progetti   per  i  quali   siano   già   state sottoscritte  convenzioni, intese, accordi di  programma  od altre  forme  di  collaborazione fra gli stessi  comprensive delle modalità di gestione dei servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  La domanda per la concessione dei finanziamenti  di cui  al comma 24 è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile, corredata di documentazione illustrativa degli  interventi da realizzare e del preventivo di  massima della  spesa.  La Giunta regionale entro il  30  giugno,  su proposta dell'Assessore competente, definisce la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  24 sono  posti  a  carico  del  capitolo  850  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>  Nell'ambito delle finalità previste  dall'articolo 5,  comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995,  n.  8, come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge regionale    11    aprile   1995,   n.   17,   relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi  Comune  della  regione e degli impianti  natatori siti  nei   Comuni   dichiarati   interamente   montani,  è autorizzato il  limite  d'impegno  decennale  di lire  2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno  2000,  con l'onere  di lire  4.000  milioni relativo  alle  annualità  autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del  capitolo  1624  dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere  relativo  alle  annualità dal  2002  al 2009 a carico  dei  corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.<p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere    alle   Comunità   montane   un   finanziamento straordinario  di lire 5.300 milioni per le  spese  correnti relative all'anno 1999. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  della legge regionale 26 settembre 1995, n.  39.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   28   è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo  980 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>   Nell'ambito   dell'attuazione   degli   interventi previsti  dall'articolo 7 della legge regionale 27  dicembre 1991,  n.  63, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere  ai Comuni contributi per l'informatizzazione  del proprio   strumento   urbanistico.   Le   domande   per   la concessione,  corredate  di  un preventivo  di  spesa,  sono presentate  alla  Direzione regionale  della  pianificazione territoriale  entro due mesi dall'entrata  in  vigore  della presente  legge  e,  per gli anni successivi,  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno.  Le modalità  di  concessione  dei contributi sono quelle previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 63/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   30   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  2.600  milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno  1999  e di  lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000 e  2001  a carico  del  capitolo 2023 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>  Al  fine di assicurare il mantenimento  nelle  zone montane    dei    servizi    collegati    alla    residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere parte degli   oneri  finanziari  che  la  &lt;&lt; Poste  Italiane  SpA &gt;&gt; sosterrà per i servizi di pubblica utilità a favore  della popolazione,  erogabili  tramite  gli  uffici  postali   del territorio   montano  della  regione,  stipulando   apposita convenzione  per  la definizione dei servizi,  dei  costi  e degli obblighi reciproci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   32   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 1015 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999.</p><p style="text-align: justify;"><strong>34.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al  Comune  di  Marano  Lagunare  un  contributo pluriennale nella misura massima di cui al comma 37, per  un periodo  di dieci anni, a copertura degli oneri -  in  linea capitale  e  interessi  -  del mutuo  da  stipulare  per  la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  determina  in  via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi  del  comma  35.  La domanda per  la  concessione  dei contributi  di cui al comma 35 è presentata alla  Direzione regionale  del  commercio  e  del  turismo  corredata  della deliberazione  con  cui il Comune dispone  l'assunzione  del mutuo   e  dell'atto  di  adesione  dell'istituto  mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso  necessario il ricorso all'indebitamento.  L'erogazione della  prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto   della  presentazione  del  contratto   di   mutuo definitivo,  dal  quale risulta il piano di ammortamento  in linea capitale e per interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   35   è autorizzato  il  limite  di impegno decennale  di  lire  200 milioni  annui, a decorrere dall'anno 2000, con  l'onere  di lire  400  milioni relativo alle annualità autorizzate  per gli  anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9116 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal  2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>38.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>39.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>40.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">41.</span>  I  commi  21, 22 e 23 dell'articolo 15 della  legge regionale 3/1998 sono abrogati.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 17 da art. 16, comma 36, L. R. 25/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 27 da art. 22, comma 2, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 27 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 21 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 38 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 39 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 40 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p></body></html>