Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).
Art. 5
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del
territorio e dei trasporti)
19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, disposte rispettivamente con l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997 e con l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
21. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 35.000 milioni per l'anno 1998, autorizzato per la quota di lire 10.000 milioni dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, per la quota di lire 20.000 milioni dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997, e per la quota di lire 5.000 milioni dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, non impegnato al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio.
22. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, i maggiori introiti pari a lire 7.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione per pari importo, di interventi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
25. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2001 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
27. Per le finalità di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e all'articolo 8 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
28. Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell'inserimento nel << Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio >> predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonché per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.
29. I contributi sono concessi ed erogati con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, su domanda dell'ente proponente da presentarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per il tramite delle competenti Direzioni provinciali.
30. Ai fini della predisposizione del programma di impiego dei mezzi stanziati per le finalità previste dal comma 28, la Giunta regionale acquisisce il parere di un Comitato composto dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone-Concordia e della sezione regionale dell'ANCI e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Trieste un contributo decennale a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che il Comune stipula per la riqualificazione della Piazza dell'Unità d'Italia nell'ambito di un accordo di programma volto alla sistemazione funzionale della Piazza stessa e dell'area contermine, al fine di favorire l'accesso alle strutture pubbliche ivi esistenti.
33. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 32. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
35.
I commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1998 sono sostituiti dai seguenti:
10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata. >>.

36. Al primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole << 15 anni >> le parole << e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << senza alcuna maggiorazione di interessi >>.
41. Il finanziamento di cui al comma 40 è concesso in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma precitato, su proposta della Direzione regionale dell'ambiente, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate.
42. Alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 40 provvedono gli enti territoriali istituzionalmente competenti.
44. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29/1996, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 700 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, in relazione al perdurare della situazione di rischio ambientale derivante dall'ammasso presso l'impianto di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF), al fine di permettere il definitivo smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche di rifiuto riutilizzabile.
46. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.
47. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
48. Nell'ambito del programma LIFE di cui al Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1404/96, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma denominato << Progetto Risorgive dello Stella >> approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1983 del 15 luglio 1998 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3129 nella seduta del 24 settembre 1997, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1999, di cui lire 850 milioni a carico del capitolo 3170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, lire 337.198.786 a carico del capitolo 3171 del predetto stato di previsione della spesa e lire 512.801.214 a carico del capitolo 3172 del medesimo stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 3172 è prevista l'entrata di pari importo sul capitolo 370 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dall'Unione europea per le finalità di cui al comma 48.
50. Nell'ambito del programma di interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto intitolato << Campagne di informazione e sensibilizzazione (Friuli-Venezia Giulia) >> approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1502 dell'11 luglio 1998, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 2867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 2867 è prevista per l'anno 1999 l'entrata di pari importo sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato, comprensiva della quota di cofinanziamento comunitario, per le finalità di cui al comma 50.
52. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, istituiti rispettivamente con gli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 42/1996, finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e cura del territorio esterno ai Parchi medesimi anche con l'impiego di mano d'opera assunta a tempo determinato.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
56. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
57. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale 3/1998 è autorizzata la spesa complessiva, anche a favore delle Comunità montane, di lire 600 milioni per gli anni 1999-2001, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
60. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 4250 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
66. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
71. Le modalità e i criteri della concessione dei contributi di cui al comma 70, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via straordinaria un progetto pilota per la sperimentazione, nell'esercizio del trasporto pubblico locale, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio. I criteri e le modalità di attuazione dell'intervento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
75. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1999. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
76. Per le finalità previste dal comma 75 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
77. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
78. In via sperimentale ed in attesa della piena operatività della legge regionale 20/1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare una linea marittima di trasporto pubblico locale nel golfo di Trieste nel periodo estivo. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti definisce, d'intesa con i Comuni interessati, la durata stagionale, i capolinea, l'itinerario, l'orario e le frequenze, nonché le tariffe, anche ad offerta differenziata, tenendo conto in particolare del possibile valore turistico del servizio.
79. Per le finalità di cui al comma 78 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione sia in via amministrativa che giudiziale dei contenziosi sorti in relazione alla esecuzione di opere.
81. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
82. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale denominato corridoio multimodale 5 e di tutelare gli ingenti investimenti effettuati direttamente ed indirettamente dall'Amministrazione regionale nel sistema integrato dei trasporti, la Regione è autorizzata alla costituzione di una commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev. La commissione esprime parere alla Giunta in particolare per gli adempimenti di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
83. Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al comma 82 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
2 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
3 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
4 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
5 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
6 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
7 Comma 7 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
8 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
9 Comma 9 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
10 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
11 Comma 11 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
12 Comma 12 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
13 Comma 13 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
14 Comma 14 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
15 Comma 15 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
16 Comma 16 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
17 Comma 17 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
18 Comma 18 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
19 Comma 67 sostituito da art. 4, comma 96, L. R. 2/2000
20 Integrata la disciplina del comma 58 da art. 8, comma 69, L. R. 4/2001
21 Integrata la disciplina del comma 61 da art. 14, comma 2, L. R. 16/2001
22 Parole sostituite al comma 65 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2002
23 Comma 38 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
24 Comma 39 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
25 Comma 63 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
26 Integrata la disciplina del comma 40 da art. 4, comma 14, L. R. 22/2007
27 Integrata la disciplina del comma 43 da art. 4, comma 15, L. R. 22/2007
28 Comma 54 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
29 Integrata la disciplina del comma 70 da art. 3, comma 31, L. R. 17/2008
30 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
31 Integrata la disciplina del comma 70 da art. 12, comma 22, L. R. 45/2017