1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 15 e 46, e all'articolo 20, commi 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 25 e 26, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.