Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).
Art. 11
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
3. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 103 milioni con l'onere di lire 309 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
4. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 149 milioni con l'onere di lire 447 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 3727 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 14/1998 sono estese agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.
7. La disposizione di cui al decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 6, si applica ai contratti di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Nelle more della nomina del commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo stanziamento del capitolo 1483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.
11. In considerazione delle finalità previste dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il 10 febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della << formazione e addestramento manageriale con particolare attenzione alle imprese miste ed alle piccole e medie imprese >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest un contributo straordinario per l'attuazione del progetto denominato << Manager russi nel Nord Est italiano >>, cofinanziato dal Ministero degli affari esteri.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
15. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle squadre sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> e alla << Società Ginnastica Goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 1999 suddivisi in ragione di lire 300 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 6111 e rispettivamente 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Al fine di dotarsi di strumenti operativi evoluti in grado di soddisfare le esigenze connesse alle continue innovazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni, nonché di abbattere i costi correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature di telefonia mobile, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di un programma globale di gestione delle telecomunicazioni con applicazione delle nuove possibilità offerte, ad affidare a soggetti specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento e di gestione della telefonia della Regione.
24. Al fine di razionalizzare i propri servizi di trasporto anche in funzione del contenimento dei costi relativi e di assicurare l'adeguata funzionalità e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 23 e 24 fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e 1465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
26. L'importo di lire 2.777.390.887 finanziato con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo, è destinato a copertura di spese relative a interventi di investimento nel settore della viabilità e dei trasporti. La corrispondente quota di lire 2.777.390.887 del saldo finanziario presunto iscritto nell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 costituisce quota vincolata destinata alla copertura degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 sui capitoli 3678, 3709 e, limitatamente all'importo di lire 1.000 milioni, sul capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati. È confermata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997, a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci, anche relativamente alla quota che rimane a integrale carico del bilancio regionale in relazione alla corrispondente riduzione dell'assegnazione statale iscritta sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi. In relazione alla riduzione dell'assegnazione statale prevista, lo stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è ridotto di complessive lire 2.830.304.477 suddivise in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.
28. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 1/1993, le parole << studenti della Scuola in Amministrazione e Controllo Aziendale >> sono sostituite dalle parole << studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese >>.
30. Il disposto di cui al comma 29 trova applicazione nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e di quanti si trovino con la stessa in rapporto di servizio onorario, in riferimento alle violazioni da questi commesse nello svolgimento delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni.
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i quali provvederanno al pagamento delle eventuali sanzioni con fondi a carico dei rispettivi bilanci.
32. La Regione e gli Enti regionali di cui al comma 31 sono autorizzati a sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili esborsi relativi alle fattispecie contemplate al comma 29 ed a prevedere idonee forme di assicurazione a favore dei soggetti di cui al comma 30.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 1488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
35. All'articolo 84, comma 16, della legge regionale 13/1998, la locuzione << esercizio finanziario 1999 >> è sostituita con la locuzione << esercizio finanziario 2000 >>.
36. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 153, 569, 579 e 1462 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 985 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
42. In relazione al disposto di cui al comma 41 è revocato, a carico del capitolo 7682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo è altresì eliminato dall'elenco n. 1 allegato al bilancio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 17 da art. 16, comma 20, L. R. 25/1999
2 Comma 17 sostituito da art. 5, comma 79, L. R. 2/2000
3 Parole sostituite al comma 18 da art. 5, comma 80, L. R. 2/2000
4 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000
5 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000
6 Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
9 Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
10 Comma 37 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.