Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).
Art. 10
 (Abolizione di tasse regionali)
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 č abrogata ogni disposizione di legge regionale relativa alle tasse di concessione regionale abolite ed in particolare:
a) la legge regionale 20 agosto 1971, n. 40;
b) l'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
c) l'articolo 7, quinto comma, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49;
d) l'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59;
e) l'articolo 6 e l'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
f) l'articolo 3, comma quattordicesimo, l'articolo 14, comma ottavo - come inserito dall'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 3 aprile 1985, n. 16 - e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
g) l'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;
h) l'articolo 72 della legge regionale 4/1984;
i) all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, la locuzione dalle parole << e comporta >> alle parole << relativa all'anno in corso >>, l'articolo 4, all'articolo 10, comma 2, la locuzione dalle parole << e comporta >> alle parole << della presente legge >>, l'articolo 11, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 32 bis, commi terzo e decimo - come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, ed integrato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 - della legge regionale 2/1987;
l) l'articolo 190 della legge regionale 5/1994;
m) l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 21;
n) l'articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34;
o) l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33;
p) l'articolo 6, commi 3 e 7, l'articolo 12, comma 15, l'articolo 17, comma 2, l'articolo 21, comma 13, l'articolo 27, comma 5, l'articolo 32, comma 10, l'articolo 49 e l'allegata tabella << G >> della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che subordinano il rilascio ovvero il rinnovo di provvedimenti autorizzatori o equipollenti al versamento di tasse di concessione regionale o comunale salvo quanto disposto dal comma 1 in materia di caccia e di pesca.
4. L'Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare le somme versate in conto entrate al bilancio regionale a titolo di tassa di concessione regionale per l'anno 1999.
5. Per il rimborso delle somme di cui al comma 4 gli interessati devono presentare istanza alla Direzione regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento.
6. Per le finalitā previste dal comma 4 č autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 50 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 5000, 7522, 9380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.