Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).
Art. 1
 (Trasferimenti agli Enti locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 3, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
3. Per l'anno 1999 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3, il cui ammontare per l'anno 1999 è determinato in lire 670.800 milioni, della parte di introiti di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 1999, relativamente agli introiti relativi all'anno 1998, è stimato in lire 5.400 milioni, nonché l'ulteriore quota di lire 8.000 milioni, è disposta a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
c) assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

8. Ai fini dell'attribuzione delle assegnazioni ai Comuni, ai sensi del comma 7, lettera a), essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Comuni capoluogo di provincia;
b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;
d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;
e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.

9. Una quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), pari a lire 520.901.908.800, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate per il 1998 ai Comuni con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 1999 come previste dal comma 8.
10. Nell'ambito delle quote determinate per ciascuna categoria di Comuni ai sensi del comma 9, la quota di lire 520.901.908.800 del fondo di cui al comma 7, lettera a), è assegnata ai Comuni secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

11. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
15. La somma eventualmente residua del fondo previsto dal comma 7, lettera a), dopo l'attribuzione delle assegnazioni determinate ai sensi di quanto previsto dai commi 10 e 13, è distribuita fra tutti i Comuni secondo i criteri stabiliti dal comma 10.
16. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a 15.000 abitanti, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre. L'erogazione dell'ultima rata delle somme trasferite ai sensi dei commi precedenti è subordinata all'avvenuta comunicazione da parte degli enti interessati dei dati richiesti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, per l'aggiornamento o la definizione dei parametri necessari alla definizione dei criteri di riparto delle somme da trasferire agli Enti locali.
19. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti.
20. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 684.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
22. Il limite di impegno di cui al comma 21 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.
23. La quota non impegnata del limite di impegno per l'anno 1998, autorizzato a favore delle Province con l'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/1998, per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 1 della legge regionale 3/1998 a carico del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, è attribuita alle stesse per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione del territorio.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi per la realizzazione di servizi di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie di scala nell'ambito di uno sviluppo armonico del territorio regionale, assegnando priorità per quelle realizzazioni già comprese in piani o programmi approvati dalle Amministrazioni proponenti, mediante la concessione di finanziamenti a Province e/o altri Enti locali associati che presentino progetti per i quali siano già state sottoscritte convenzioni, intese, accordi di programma od altre forme di collaborazione fra gli stessi comprensive delle modalità di gestione dei servizi.
25. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 24 è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile, corredata di documentazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di massima della spesa. La Giunta regionale entro il 30 giugno, su proposta dell'Assessore competente, definisce la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 24 sono posti a carico del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
27. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della regione e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 4.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
30. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico. Le domande per la concessione, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le modalità di concessione dei contributi sono quelle previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 63/1991.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
32. Al fine di assicurare il mantenimento nelle zone montane dei servizi collegati alla residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere parte degli oneri finanziari che la << Poste Italiane SpA >> sosterrà per i servizi di pubblica utilità a favore della popolazione, erogabili tramite gli uffici postali del territorio montano della regione, stipulando apposita convenzione per la definizione dei servizi, dei costi e degli obblighi reciproci.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale nella misura massima di cui al comma 37, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e interessi - del mutuo da stipulare per la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico.
36. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 25/1999
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, L. R. 25/1999
3 Integrata la disciplina del comma 17 da art. 16, comma 36, L. R. 25/1999
4 Parole aggiunte al comma 27 da art. 22, comma 2, L. R. 1/2000
5 Integrata la disciplina del comma 27 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000
6 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
7 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
8 Comma 38 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
9 Comma 39 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
10 Comma 40 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
11 Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010