Art. 17
(Contributi per lo svolgimento delle attivitā istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attivitā istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attivitā produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio č ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 36, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 39, L. R. 1/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 87, L. R. 1/2005
4 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2005
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2005
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 59, L. R. 12/2006