Art. 16
(Fideiussioni)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15.
2. Le domande di concessione delle fideiussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilitā di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla Direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
3. La concessione delle fideiussioni di cui al comma 1 č disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.