Art. 15
(Contributi per investimenti)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4.
L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di prioritā:
a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumitā, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
b)
contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
2) potenziamento di opere giā realizzate o in corso di realizzazione;
c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A paritā dei requisiti di cui al comma 4 viene data prioritā alle domande per le opere per le quali č stato giā predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore paritā viene data prioritā ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalitā previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.
6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilitā attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento č disposta sulla base di uno studio di fattibilitā redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 42, L. R. 25/1999
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 93, L. R. 1/2007
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 79, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 30/2007
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 29, L. R. 9/2008
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 17/2008
9 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 17/2008
10 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 17/2008
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 47, L. R. 17/2008
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
13 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 21, L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 12/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2009
16 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 87, L. R. 24/2009
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 57, L. R. 22/2010
19 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 22/2010
20 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 22/2010
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 47, L. R. 27/2012
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
24 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 10/2014
26 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 74, L. R. 15/2014
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 15/2014
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 104, L. R. 15/2014
29 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 15/2014
30 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
31 Comma 1 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 26/2015
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 24/2016