Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. I Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383, ed operanti negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al comma 1, che alla data del 31 marzo 1999 non siano stati trasformati in società per azioni, sono enti pubblici economici in conformità all'
articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.