Art. 5
2. Al Fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.
3. Il Fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 81, L. R. 22/2010
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 13, L. R. 34/2015