Art. 4
1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione. Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 11, L. R. 13/2000
2Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 69, L. R. 17/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.