Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.
Art. 1
 
2. Nella trattazione degli affari di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta criteri e direttive e fissa le priorità necessarie per l'azione amministrativa.
3. Periodicamente, e comunque quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 9, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 14/2003
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 2/2006
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 37, L. R. 9/2008
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2010
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011
8 Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011
9 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011
Art. 2
3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 10, L. R. 4/1999
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 10, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2002
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 8, L. R. 18/2011
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 9, L. R. 18/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 34/2015
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 6
 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993
in materia di assegnazione degli alloggi e canoni di
locazione)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 38/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , a decorrere dall'1 gennaio 2002. >>.
Art. 7
 (Modifica della legge regionale 44/1993 in materia di
alienazione di alloggi)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 44/1993 è aggiunto il seguente:
<< Art. 5 bis
 (Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti
in Riofreddo)
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.
4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.
5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.
6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni. >>.

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri relativi al personale a contratto di cui all'articolo 2, comma 2, sono a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1143 (1.1.152.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione XII - con la denominazione << Rimborso agli Enti di provenienza delle spese per il personale distaccato a disposizione del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 220 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
4. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1156 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5. - spese d'investimento - categoria 2.1. - con la denominazione << Finanziamento del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 13, L. R. 13/2000