Legge regionale 18 dicembre 1998, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1998
Misure urgenti in materia di personale regionale.
Art. 4
1.
L'
articolo 13 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14
, è abrogato.
2.
Il personale regionale di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 31/1997
, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato agli organismi di cui all'
articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale 31/1997
, è inderogabilmente riassegnato alla Regione entro il 31 luglio 1999.