Legge regionale 18 dicembre 1998, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1998

Misure urgenti in materia di personale regionale.
Art. 4
 
2. Il personale regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31/1997, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato agli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale 31/1997, è inderogabilmente riassegnato alla Regione entro il 31 luglio 1999.